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Domenica, 23 Ago 2026

Questa settimana, siamo stati particolarmente colpiti dalla massima di una recentissima sentenza della Corte di cassazione – Sez. lavoro – n. 13537 del 13 giugno 2014 (Pres. Berruti, Rel. Rossetti), che disciplina il danno da “paura di morire”.

La “paura di morire”, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali – scrive la Cassazione - è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente; in difetto di tale consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni.

Sulla base di tale principio, è stato negato il risarcimento del predetto danno agli eredi di un uomo che, a seguito di una brusca frenata dell’autobus pubblico sul quale viaggiava, cadeva rovinosamente e, a distanza di  dodici giorni, decedeva.

Dopo 26 (dicasi: ventisei) anni di giudizio, tra primo grado e appello, agli eredi nel 2012 veniva finalmente risarcito il danno da “paura di morire”, negato in primo grado.

L’Azienda pubblica di trasporto e la Compagnia di assicurazioni, non condividendo la decisione della Corte d'Appello, hanno fatto ricorso in Cassazione, che ha accolto le loro tesi sulla base del principio di diritto sopra riportato.

Per i magistrati della Cassazione, infatti, “il danno non patrimoniale costituito dalla ‘paura di morire’ esige necessariamente che il danneggiato la provi, questa paura. Il danno non patrimoniale rappresentato dai moti dell'animo, in questo come in ogni caso, non è infatti concepibile che sia provato da chi, per essere incapace d'intendere e di volere, moti dell'animo non abbia provato o non potesse provare”.

La vittima, infatti, era stata dimessa dall’ospedale dieci giorni dopo l’incidente e il suo decesso fu dovuto ad una fibrillazione ventricolare, a sua volta causata da una crisi lipotimica.

Egli, conclude la Cassazione, “non attese lucidamente la propria morte, per il semplice fatto che non poteva ragionevolmente prevedere (né lui, né nessun altro) che a causa della contusione sternale sarebbe morto”.

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