È illegittimo il provvedimento di licenziamento per giusta causa adottato nei confronti del dipendente che, dopo aver chiesto il congedo parentale senza ricevere alcuna risposta dall’azienda, si è comunque assentato dal lavoro.
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di cassazione - Sezione Lavoro - con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014 (Pres. Miani Canevari, Rel. Nobile).
Per gli Ermellini di piazza Cavour, infatti, è illegittimo il licenziamento basato esclusivamente sulla asserita arbitrarietà dell’assenza del dipendente - al quale era stato negato il congedo parentale richiesto, senza risposta alla tempestiva richiesta di conoscerne le motivazioni – in quanto il datore di lavoro non può “interloquire sul diritto del dipendente di usufruire del congedo in argomento, conseguenza d’altronde espressamente sancita dall’art. 18 delle legge 53/2000 che prevede la nullità del licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale”.
Per quanto riguarda l’inosservanza delle prescrizioni della circolare dell’Inps n. 109 del 2000, il datore di lavoro, senza mai averlo prima comunicato al lavoratore, ha contestato solo in corso di causa che il dipendente non avrebbe prodotto, a sostegno della sua richiesta di assenza, la documentazione prevista dalla circolare stessa.
Per la Corte, la circolare dell’Inps non può mettere in discussione il diritto al congedo, come previsto per legge, ma solo le conseguenze (eventualmente negative anche per il lavoratore, sotto un profilo meramente retributivo) derivanti dall’omissione degli adempimenti richiesti.