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Lunedì, 06 Mag 2024

Con sentenza n.251 del 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale – che ha sintetizzato in un documento il contenuto della medesima sentenza - ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme, contenute nella legge n.124/2015, aventi ad oggetto la delega al Governo in tema di riorganizzazione della dirigenza pubblica, nella parte in cui prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è l’intesa, ma il semplice parere, in quanto non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali.

La decisione non può sorprendere, costituendo nient’altro che l’ennesima espressione di una giurisprudenza consolidata, che ha sempre sottolineato che quando non è possibile individuare, come nel caso di specie, una materia di competenza dello Stato cui ricondurre, in via prevalente, la normativa impugnata, perché vi è una concorrenza di competenze, statali e regionali, relative a materie legate da un intreccio inestricabile, è necessario che il legislatore statale rispetti il principio di leale collaborazione e preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni (e degli enti locali), a difesa delle loro competenze.

Il novum contenuto nella sentenza sta soltanto nel dictum secondo cui l’intesa nella Conferenza Stato-Regioni è un necessario passaggio procedurale anche quando la normativa statale deve essere attuata con decreti legislativi delegati ex art. 76 della Costituzione. Tali decreti, sottoposti a limiti temporali e qualitativi e condizionati a tutte le indicazioni contenute nella Costituzione e nella legge delega, non possono sottrarsi alla procedura concertativa, proprio per garantire il pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Nella sentenza in commento, la Corte ha ritenuto altresì affette da illegittimità costituzionale anche le norme contenenti deleghe al Governo per il riordino della disciplina vigente in tema di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché di partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e di servizi pubblici locali di interesse economico generale, in quanto anch’esse incidono su una pluralità di materie e di interessi, inscindibilmente connessi, riconducibili a competenze statali e regionali.

Quel che stupisce di questa vicenda, che ha avuto anche grande eco mediatica, non è però tanto l’esito, che in quanto prevedibile andava evitato, quanto il fatto che chi ha confezionato male la disciplina, senza prevedere cioè l’inserimento nella normativa dichiarata incostituzionale la necessaria intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, non solo non ha preso atto del proprio errore ma ha addirittura gridato al “paese bloccato” (dai giudici e dalle leggi) .

Ebbene, bisogna dirlo chiaro e forte, qui il “paese bloccato” non c’entra proprio niente, ma si tratta soltanto di mancato rispetto di norme che andavano osservate; pertanto, bene ha fatto il giudice delle leggi a ribadire che l’intesa era un passaggio procedurale necessario, giusta quanto previsto in Costituzione. Quella tuttora vigente, dato che il Sì non ha ancora vinto.

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