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- di Flavia Scotti
Con sentenza 6 settembre 2016 n. 17637, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha esaminato, respingendolo, il ricorso di un dipendente pubblico che era stato licenziato, dopo che si era scoperto che il suo cartellino risultava regolarmente timbrato sia in entrata che in uscita, pur essendo lo stesso lavoratore assente sul posto di lavoro.