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Lunedì, 24 Ago 2026

di Flavia Scotti

La composizione delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi suscita sempre più spesso, anche negli enti di ricerca, perplessità e mugugni di ogni genere e specie.

Di certo, il codice di procedura civile, cui si ricorre per analogia quando si tratta di analizzare casi di incompatibilità, prevede come cause di astensione/ricusazione dei commissari di concorso anche le ragioni di convenienza, di cui finisce però per circoscrivere la portata allorché stabilisce che esse debbono essere “gravi”, lasciando così ampio spazio alle interpretazioni.

Una disciplina specifica e puntuale delle cause di incompatibilità in verità non c’è, ma la giurisprudenza, che è fatta da uomini che, fino a prova contraria, vivono tra gli altri uomini e ne vedono e sentono di tutti i colori, si è data da fare per fissare alcuni paletti.

Ne è derivata, tra le altre, la formulazione del “criterio sintomatico” di incompatibilità, secondo il quale questa sussiste quando “i rapporti personali” fra esaminatore e esaminando sono tali da far sorgere il “sospetto” che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali ovvero quando sia accertata la sussistenza di rapporti personali e più solidi di quelli che intercorrono di regola tra maestro e allievo.

Insomma, potrebbe bastare anche soltanto il sospetto (si sa che la moglie di Cesare deve esserne sempre al di sopra) ovvero il pericolo di parzialità a determinare l’effetto invalidante della procedura, fermo restando che requisito necessario e ineliminabile per l’operatività del criterio sintomatico di incompatibilità è la stabilità del legame (non dunque un rapporto saltuario) tra commissario e candidato, a nulla rilevando la buona fede del primo.

Parimenti irrilevante è la natura, patrimoniale o non patrimoniale, del rapporto di cui si tratta. Un’impostazione giurisprudenziale che, da un lato, svincola l’indagine del giudice da parametri formali e, dall’altro, lo porta a valorizzare circostanze concretamente evidenziabili.

L’introduzione per via interpretativa del criterio sintomatico di incompatibilità sembra così aprire una breccia non da poco all’investigazione delle dinamiche concorsuali, spesso opache o troppo chiacchierate.

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