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Lunedì, 24 Ago 2026

di Antonio Del Gatto

Con la sentenza n. 1781 del 9 novembre 2012, il Tar Lombardia ha stabilito che il giudice amministrativo può disporre una verificazione al fine di accertare la legittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione di concorso in forma meramente numerica, allorché siano stati prodotti in giudizio dei pareri pro veritate, i quali costituiscono elementi di prova attraverso i quali la parte ricorrente adempie all’onere imposto dall’art. 64, comma 1, del codice del processo amministrativo.

Affinché, tuttavia, i pareri pro veritate acquistino rilievo sono necessarie due condizioni, una esterna e una interna. La prima è una condizione negativa: è necessario, infatti, che gli elaborati giudicati insufficienti non presentino lacune o difetti talmente gravi ed evidenti da frustrare immediatamente ogni sforzo difensivo. La seconda riguarda, invece, la qualità intrinseca dei pareri, che possono essere considerati credibili solo se si presentano equilibrati, completi e non reticenti su eventuali punti deboli degli scritti del candidato.

Una volta accertate le predette condizioni, sussiste il presupposto per utilizzare lo strumento della verificazione, in quanto vi sono convergenti elementi che fanno ritenere verosimile o almeno possibile un errore della commissione d’esame.

Si tratta di una importante sentenza che appare in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2011, che pur avendo ritenuto che il giudizio numerico nei concorsi pubblici rappresenta una motivazione adeguata (in quanto la graduazione del dato numerico rende palese l’apprezzamento più o meno ampio che la commissione d’esame ha attribuito al singolo elaborato), ha altresì stabilito che occorre tenere distinto il problema della sufficienza del voto numerico da quello della sindacabilità del giudizio espresso in forma numerica, specificando che il giudice amministrativo può sindacare il punteggio "nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili”.

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