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Mercoledì, 03 Lug 2024

Redazione

Non si possono mettere on line informazioni sullo stato di salute, patologie o handicap di una persona. Il Garante della privacy nei giorni scorsi ha dato notizia di essere intervenuto su due gravi casi di violazione della riservatezza, vietando a due enti pubblici l’ulteriore diffusione in Internet, in qualsiasi area del loro sito istituzionale, dei dati sulla salute rispettivamente di cittadini disabili e di persone che hanno beneficiato di rimborsi per spese sanitarie.

Alle due amministrazioni, inoltre, è stato prescritto di conformare la pubblicazione on line di atti e documenti alle disposizioni contenute nel Codice della privacy e nelle Linee guida del 2 marzo 2011, rispettando, in particolare, il divieto di diffusione di dati sulla salute. Nel disporre i divieti, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento di dati perché in contrasto con la norma che vieta ai soggetti pubblici di diffondere notizie da cui si possano desumere malattie, patologie e qualsiasi riferimento a invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.

Dagli accertamenti effettuati dal Garante, a seguito di segnalazioni telefoniche, è risultato infatti che sul sito di uno dei due enti era liberamente consultabile un allegato al Piano comunale di protezione civile contenente l’elenco delle persone non autosufficienti che abitano da sole o con altri inabili. Nello stesso allegato erano riportati in chiaro il nome e cognome, la sigla della disabilità oppure la sua indicazione per esteso (es. non vedente) e in alcuni casi anche la data di nascita e/o l’indirizzo della persona non autosufficiente.

Mentre sul sito dell’altro ente, nella sezione dedicata all’albo, erano presenti le determinazioni con le liquidazioni degli indennizzi per patologie contratte per cause di servizio, rimborsi per spese sanitarie (anche a favore di trapiantati o di persone affette da determinate patologie), che riportavano in chiaro il nominativo e/o il codice fiscale degli interessati o dei familiari che avevano beneficiato dei rimborsi.

Con un separato procedimento l’Autorità sta valutando gli estremi per contestare ai due enti una eventuale sanzione amministrativa.

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