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Sabato, 13 Giu 2026

Redazione

Quando le autorità stabiliscono di aprire una nuova discarica di rifiuti, non possono estromettere la popolazione interessata dal procedimento che porta alla decisione: la tutela del segreto commerciale non può essere invocata per rifiutare fin dall’inizio l’accesso al titolo urbanistico‑edilizio che abilita all’insediamento dell’impianto. È quanto emerge dalla sentenza nella causa C416/10, pubblicata il 15 gennaio dalla Grande Sezione della Corte di giustizia europea.

 

La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 – scrive la Corte - va interpretata nel senso che essa: esige che il pubblico interessato abbia accesso ad una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, quale quella controversa nel giudizio principale, sin dall’inizio del procedimento di autorizzazione dell’impianto di cui trattasi.

Inoltre, non consente alle autorità nazionali competenti di rifiutare al pubblico interessato l’accesso a tale decisione adducendo la tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali prevista dal diritto nazionale o dell’Unione al fine di proteggere un legittimo interesse economico, e non osta a che un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico‑edilizio, come quella controversa nel giudizio a quo nel corso del procedimento amministrativo di primo grado, possa essere sanato nel corso del procedimento amministrativo di secondo grado, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che la regolarizzazione in tale stadio procedurale consenta ancora al pubblico interessato di esercitare un’influenza effettiva sull’esito del processo decisionale, circostanze queste la cui verifica spetta al giudice nazionale.

L’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, deve essere interpretato- proseguono i giudici - nel senso che i membri del pubblico interessato devono avere la possibilità, nell’ambito del ricorso previsto da tale norma, di chiedere, al competente giudice od organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, l’adozione di misure provvisorie idonee a sospendere temporaneamente l’applicazione di un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 4 della citata direttiva in attesa della futura decisione definitiva.

Una decisione di un giudice nazionale, la quale sia stata adottata nell’ambito di un procedimento nazionale costituente attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 15 bis della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 166/2006, e dall’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 ed approvata a nome della Comunità europea mediante la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e che disponga l’annullamento di un’autorizzazione concessa in violazione delle disposizioni di detta direttiva, non è idonea, in quanto tale, a configurare un’ingiustificata lesione del diritto di proprietà del gestore sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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