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Lunedì, 24 Ago 2026

Redazione

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11261 del 10 maggio 2013 (Pres. Miani Canevari, Rel. Filabozzi) ha stabilito che sussiste demansionamento se dopo la riorganizzazione di un ente le mansioni del dirigente sono ridotte rispetto al livello professionale raggiunto.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava un dirigente comunale che si era visto rigettare dalla Corte d’appello la sua richiesta di accertamento del demansionamento subìto dopo l’assegnazione, come dirigente di un’amministrazione comunale, a un ettore, costituito ex novo attraverso lo scorporo di un altro settore, cui era stato precedentemente assegnato con mansioni più ampie.

La Corte territoriale aveva motivato il rigetto affermando che  la riorganizzazione degli uffici comunali non equivaleva ad una posizione lavorativa dequalificante.

Diverso, invece, l’orientamento dei giudici della Cassazione, che hanno ribaltato la sentenza..

Secondo gli Ermellini di piazza Cavour, infatti, nell'ambito delle amministrazioni non statali che non abbiano ancora adeguato i loro ordinamenti ai principi dell'art. 3 del d.lgs n. 29/93, l'art. 2103 c.c., secondo cui "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro”, resta pienamente applicabile.

La Corte ha ritenuto, inoltre, che la sentenza di appello si era limitata ad una “apodittica” affermazione del livello dirigenziale delle nuove mansioni, non tenendo conto, fra l'altro, che il principio dell'art. 97 della Costituzione presuppone, nell'ambito del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, non solo la negazione di poteri maggiori di quelli riconosciuti al privato datore, bensì "l'affermazione d'un limite ulteriore, l'imparzialità: la quale diventa rigore nelle scelte e, simmetricamente, libertà del lavoratore dal condizionamento di esterni interessi".

I giudici della Corte d’Appello – scrive la Cassazione - non si sono attenuti ai principi della disposizione dell'articolo 2103 del c.c., avendo messo a confronto le nuove mansioni del dirigente non con quelle che erano state attribuite allo stesso nella fase precedente al processo di riorganizzazione degli uffici comunali, ma con quelle assegnate ad un altro dipendente, chiamato a dirigere il settore dal quale proveniva il ricorrente dopo il processo di riorganizzazione, e cioè, dopo che questo settore aveva subìto un notevole ridimensionamento.

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