Giornale on-line fondato nel 2004

Lunedì, 24 Ago 2026

La Cassazione - Sezione Tributaria - con sentenza n. 10749/2014 (Pres. Cappabianca, Rel. Iofrida) è intervenuta sulla questione della tassazione delle somme versate al lavoratore dipendente a titolo di risarcimento danni da perdita di redditi.

A norma del Dpr n. 917 del 1986, art. 48, comma 1, sottolineano gli Ermellini di piazza Cavour, "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali".

Inoltre, viene richiamato sia l'art. 6, comma 2, dello stesso Dpr, secondo cui "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti", che il successivo l’art.16, comma 1, lett. a) del medesimo Dpr (nel testo risultante dalla modifica operata dal d.l. n. 41 del 1995, art.32, comma 1, convertito nella legge n. 85 del 1995), che dispone che l'imposta si applica separatamente sulle indennità e sulle somme percepite una tantum in "dipendenza della cessazione" dei rapporti di lavoro dipendente, nonché a somme e valori, comunque percepiti "anche se a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Dalla lettura coordinata di tali norme, la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha tratto il principio secondo cui "costituisce ius receptum che tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto".

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Sindrome di Kabuki, ricerca internazionale fa emergere il ruolo chiave della cromatina

Ritardo della crescita, ipotonia muscolare, anomalie cranio-facciali, deficit cognitivo e...
empty alt

"Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite", più attuale che mai

Non è mai troppo tardi. Alberto Manzi, una vita tante vite, di Giulia Manzi – ADD editore,...
empty alt

Shanghai Ranking 2026, Sapienza Università di Roma prima in Italia

Per la classificaAcademic Ranking of World Universities (ARWU), stilata dall'organizzazione...
empty alt

I dazi di Trump? Altro che Liberation Day. Tutti i numeri di un flop

L’ufficio statistico Usa ha pubblicato di recente i dati sulla bilancia commerciale statunitense...
empty alt

“Borgo”, film drammatico-thriller, con una grande Hafsia Herzi

Borgo, regia di Stéphane Demoustier, con Hafsia Herzi (Mélissa Dahleb), Moussa Mansaly (Djibril),...
empty alt

John Fante Festival 2026, dal 20 al 23 agosto a Torricella Peligna

Torna a Torricella Peligna, in Abruzzo, dal 20 al 23 agosto il John Fante Festival “Il dio di mio...
Back To Top