Non commette il reato di molestia chi ha turbato, senza abitualità, la serenità del suggestionabile vicino di casa.
A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 31622 del 17 luglio 2014, con la quale ha ritenuto fondato il ricorso di una signora che si era vista condannare dal Tribunale, dopo essere stata ritenuta colpevole di molestia nei confronti di una coinquilina, per averla pedinata (tre volte, in tre anni) dopo una riunione condominiale.
Per i giudici del Palazzaccio, la sentenza impugnata fa riferimento a molestie, che si sarebbero concretizzate in tre soli episodi che, secondo la contestazione, sarebbero stati realizzati nell'arco di circa tre anni.
Ma i rari episodi non mutano la conseguenza che si deve trarre da siffatta rarefazione temporale, in termini di esclusione della possibilità di considerare i medesimi episodi espressivi di condotta "abituale", ovvero realizzata con apprezzabile e sistematica continuità.
«Ora è vero che – scrivono i giudici - il reato di molestie e disturbo delle persone è fattispecie solo eventualmente abituale, potendo essere realizzato anche con una sola azione, ma il giudice di primo grado, nell'escludere l'ipotesi della mera continuazione … ha espressamente affermato che non era questo il caso in esame, nel quale era da ravvisare invece una condotta abituale, in cui non tanto la modalità delle condotte poste in essere, quanto la loro reiterazione era idonea a determinare l'effetto pregiudizievole dell'interesse tutelato».
La Cassazione, nel riconoscere che il fatto addebitato non costituisce reato, ha affermato che non è esatto sostenere che il disturbo recato all'ansiosa personalità della persona offesa (descritta come «particolarmente sensibile e suggestionabile») fosse dipeso non dalla natura o gravità dei comportamenti singolarmente riferibili all'imputata ma dalla loro asserita "abitualità" e ciò in quanto i singoli episodi denunciati non sono idonei a integrare distinti fatti di molestie, visto che non può ritenersi abituale una condotta che si manifesta circa una volta l'anno.
Quanto statuito nella sentenza ci obbliga, in ogni caso, ad aggiornare gli antichi. Ora sappiamo che semel in anno licet insanire, ma anche pedinare.