Il Tar Lombardia, con sentenza n. 2288 del 1° settembre 2014 (Pres. Leo, Est. Mameli), ha stabilito che va riconosciuto ad una organizzazione sindacale il diritto di accedere alla documentazione trasmessa dalla P.A. al medico competente in occasione delle visite mediche periodiche dei lavoratori dipendenti, già effettuate e ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria, tendenti a verificare la permanenza, in capo ai lavoratori stessi, delle limitazioni alle mansioni.
Si tratta – scrivono i giudici amministrativi - di documenti riguardanti l’organizzazione del lavoro e la materia della sicurezza dei lavoratori, ambiti in cui l’interesse del sindacato è strettamente correlato alle finalità dell’associazione che, tra le proprie prerogative, ha anche quelle nelle materie suddette; con la conseguenza che devono ritenersi ricorrenti tutti i presupposti di cui all’art. 22, comma, 1 lett. b), della legge 241/90, avendo l’organizzazione sindacale un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in relazione ai quale è stato chiesto l’accesso.