Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 13 Ott 2024

La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro – con sentenza n. 14595 del 27 giugno 2014 (Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso), ha chiarito in maniera definitiva la natura della indennità di vacanza contrattuale, per anni oggetto di contestazioni tra parti datoriali e sindacati.

Essa, come noto, è un elemento provvisorio della retribuzione destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto.

La natura provvisoria, a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale - scrive la Suprema Corte - esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito.

Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in attesa del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, infatti, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico.

E' quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.

Se si tratta di una  "anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale.

Mette conto osservare – scrivono i giudici della Cassazione - che anche nel lavoro pubblico contrattualizzato – che parimenti prevede un'attribuzione patrimoniale analoga - l'art. 47 bis del d.lgs 165/2001 - nel disporre che in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, una "copertura economica" che costituisce appunto nel pubblico impiego contrattualizzato l'indennità di vacanza contrattuale - definisce la stessa come "anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale".

Vi è quindi parimenti un'espressa qualificazione dell'attribuzione patrimoniale come erogata a titolo di "anticipazione" rispetto alla nuova regolamentazione contrattuale del trattamento economico.

In conclusione – per la Suprema Corte - le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo - come nella specie - l'attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicché non sussiste la ragione di illegittimità della disposizione contrattuale ritenuta dal tribunale.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
empty alt

“Amore a Mumbai”, un grido soffocato che è impossibile non ascoltare

Amore a Mumbai, titolo originale All We Imagine As Light, regia di Payal Kapadia, con Kani Kusruti...
empty alt

Nobel per la Pace 2024, per un mondo libero dalle armi nucleari

La decisione di assegnare il Premio Nobel per la Pace all’organizzazione giapponese Nihon Hidankyo mi ha...
empty alt

Ex Ilva, riparte l’Altoforno 1. Lettera di cittadini e comitati al Ministro Urso

Pubblichiamo la lettera firmata da cittadini, associazioni e comitati di Taranto, in seguito alla...
empty alt

Rettori: tagli al FFO mettono a rischio la sopravvivenza degli Atenei

Con un documento, sottoscritto da otto Rettori di altrettante Università pubbliche di Marche,...
empty alt

Pescara ha cinque acquedotti di cui quattro abbandonati

Quest’oggi terrò una relazione al Consiglio Comunale di Pescara, aperto a interventi esterni, sul...
empty alt

“Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini”, mostra da non mancare

Nuto Revelli è stato, con la sua opera e con la sua azione, un “testimone del suo tempo” - di quel...
Back To Top