La Corte di Cassazione - Sezione Lavoro – con sentenza n. 14595 del 27 giugno 2014 (Pres. Miani Canevari, Rel. Amoroso), ha chiarito in maniera definitiva la natura della indennità di vacanza contrattuale, per anni oggetto di contestazioni tra parti datoriali e sindacati.
Essa, come noto, è un elemento provvisorio della retribuzione destinato a tutelare i lavoratori nei confronti delle dinamiche inflazionistiche nelle more del rinnovo del contratto.
La natura provvisoria, a titolo di acconto - di questa attribuzione patrimoniale - scrive la Suprema Corte - esclude che essa si consolidi nella forma di un diritto quesito.
Il nuovo contratto collettivo, poi stipulato, in attesa del quale l'indennità di vacanza contrattuale era prevista, infatti, ben può adottare una diversa regolamentazione sia attraverso l'erogazione di miglioramenti salariali con effetto retroattivo, sia con una diversa e nuova disciplina del trattamento economico.
E' quindi insita nella stessa natura provvisoria e contingente dell'indennità di vacanza contrattuale la possibilità per il successivo contratto rinnovato di regolamentare meglio la sorte di tale indennità. In sostanza si tratta di un mero anticipo, suscettibile di una definitiva disciplina al momento del rinnovo contrattuale.
Se si tratta di una "anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale.
Mette conto osservare – scrivono i giudici della Cassazione - che anche nel lavoro pubblico contrattualizzato – che parimenti prevede un'attribuzione patrimoniale analoga - l'art. 47 bis del d.lgs 165/2001 - nel disporre che in caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, una "copertura economica" che costituisce appunto nel pubblico impiego contrattualizzato l'indennità di vacanza contrattuale - definisce la stessa come "anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale".
Vi è quindi parimenti un'espressa qualificazione dell'attribuzione patrimoniale come erogata a titolo di "anticipazione" rispetto alla nuova regolamentazione contrattuale del trattamento economico.
In conclusione – per la Suprema Corte - le parti sociali rimangono libere di regolare diversamente la materia del trattamento economico anche con riferimento al periodo di vacanza contrattuale che precede il rinnovo contrattuale, in ipotesi prevedendo - come nella specie - l'attribuzione di somme una tantum unitamente ad una nuova disciplina del trattamento retributivo; sicché non sussiste la ragione di illegittimità della disposizione contrattuale ritenuta dal tribunale.