Giornale on-line fondato nel 2004

Mercoledì, 03 Lug 2024

La scelta di recarsi al lavoro con un proprio mezzo di trasporto è legittima, ma per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull'intervento solidaristico a carico della collettività è necessario che tale uso sia assistito da un vincolo di "necessità”.

A stabilirlo è stata la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22154/2014, depositata il 29 ottobre scorso.

La vicenda traeva origine dalla richiesta di risarcimento presentata all’Inail da un dipendente lavoratore che, mentre si recava sul posto di lavoro, aveva subito danni a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta la sua autovettura.

Di fronte al rifiuto dell’Istituto assicurativo pubblico, il dipendente si era rivolto al tribunale, che gli aveva dato ragione.

Di diverso avviso sia la Corte d’appello che la Cassazione, che - nel ribadire che l'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti – hanno confermato che “l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto”.

Nel caso in esame, invece, l’abitazione del dipendente distava dal luogo di lavoro circa un chilometro, per cui - scrivono i giudici - il percorso ben poteva essere effettuato con il mezzo pubblico, se non addirittura a piedi, e ciò in quanto il ricorrente non ha allegato alcuna motivazione a supporto della necessità di utilizzare la propria autovettura.

empty alt

Tolve, bellezza lucana che affonda le sue radici nel terzo millennio a.C.

San Rocco è il Santo più venerato nel mondo cattolico. Nei miei viaggi per i borghi lucani la sua...
empty alt

In Adriatico sono tornate le mucillagini

In Adriatico sono tornate le mucillagini la cui composizione potei analizzare, tra primi, nel...
empty alt

Illegittimo affidare il controllo della prestazione lavorativa a un investigatore

Con ordinanza n. 17004/24, pubblicata il 20 giugno 2024, la Corte di cassazione - sezione Lavoro – ha...
empty alt

Dall’Antitrust cartellino rosso alla Figc

Dopo l'inattesa eliminazione della nazionale italiana di calcio dagli Europei, una nuova tegola si è...
empty alt

“Fremont”, film esistenzialista dalle venature surreali

Fremont, regia di Babak Jalali, con Anaita Wali Zada (Donya), Gregg Turkington (Dr. Anthony),...
empty alt

Pescara, città giovane e “moderna”. Non è città per giovani

Chi scrive ha i suoi 74 anni e non pretende in nessun modo di farsi interprete di questioni che...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top