La quasi generalità dei contratti collettivi di lavoro, sia pubblici che privati, riconosce al dipendente il diritto di assentarsi, per eventi e casi particolari, dal posto di lavoro.
Con la sentenza n. 2803, depositata lo scorso 13 febbraio, la Corte di Cassazione si è occupata proprio della specifica materia, con riferimento a un lavoratore dipendente che si era assentato dal posto di lavoro per gravi motivi, senza attendere l’autorizzazione della parte datoriale.
Tale comportamento, peraltro recidivo, aveva avuto come conseguenza il licenziamento del lavoratore che, dopo aver adito senza esito positivo sia il giudice del lavoro che la Corte d’appello, non si era arreso e aveva presentato ricorso innanzi alla Suprema Corte, sostenendo che, trattandosi di diritto potestativo ai congedi, la semplice comunicazione di volerne fruire bastava alla sua realizzazione, senza che potesse avere alcun rilievo la volontà, positiva o negativa, del datore di lavoro,
Gli Ermellini di piazza Cavour, invece, sono stati di diverso avviso e hanno confermato in toto i due precedenti giudizi e, quindi, il licenziamento del ricorrente, affermando che se è vero che “il diritto soggettivo potestativo è caratterizzato dalla soddisfazione dell’interesse del titolare per effetto della sua sola dichiarazione di volontà ossia senza necessità di comportamento collaborativo del soggetto passivo … ciò non toglie tuttavia che il suo legittimo esercizio possa essere sottoposto dal diritto oggettivo a un procedimento necessario alla verifica, anche da parte del soggetto passivo, degli elementi costitutivi … Procedimento in difetto del quale il diritto soggettivo non può legittimamente realizzarsi”.
Pertanto, si legge nella sentenza, solo nel caso in cui si tratti di decesso del familiare o del coniuge del lavoratore il diritto al congedo, per motivi di urgenza, si realizza immediatamente, salvo la prova o la verifica successiva degli elementi costitutivi.
In tutti gli altri casi, il lavoratore - se vuole evitare spiacevoli conseguenze - deve attendere l’autorizzazione o il diniego (motivato) da parte del datore di lavoro, che deve arrivare entro dieci giorni dalla richiesta.