Con sentenza 20 aprile 2015 n. 330, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana (che, come noto, svolge nell'isola le funzioni proprie del Consiglio di Stato), torna ad occuparsi della regola dell’anonimato del candidato, che deve essere garantita nel corso dello svolgimento delle prove scritte di ogni concorso pubblico.
Per i giudici del massimo organo della giustizia amministrativa della Sicilia, “Nelle prove scritte dei concorsi pubblici, una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato determina “de iure” una radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione; infatti, il criterio dell’anonimato nelle prove scritte costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza e specialmente di quelli di buon andamento e imparzialità della P.A.”.
Inoltre, la sentenza richiama un precedente pronunciamento (n. 26/2013) dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in base al quale “ … anche una ‘ipotetica conoscenza’ dei candidati, resa possibile dalle modalità concretamente utilizzate per la loro identificazione, appare di per se stessa idonea a violare il pieno anonimato dei quali essi debbono godere nelle procedure concorsuali pubbliche …”.
Pertanto, conclude il collegio, “E’ illegittima la prova selettiva per l’accesso alla Facoltà di Medicina presso l’Università di Palermo per l’a.a. 2013 – 2014, atteso che le modalità di svolgimento di tale prova (in particolare, la esposizione sul banco della scheda anagrafica accanto al documento di riconoscimento) hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell’anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell’alterazione dei risultati della prova”.