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Mercoledì, 04 Mar 2026

altIl Consiglio dei ministri dell’11 giugno scorso ha approvato, in via definitiva, un decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Il provvedimento interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001), e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici.

In particolare, le novità riguardano il congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.

Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento.
In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre, nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono state introdotte, inoltre, norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti, stabilendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali. Vi è, poi, l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.

Il predetto decreto contiene, infine, due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere. La prima, prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti; la seconda, introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. In virtù di tale norma, le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato (con esclusione, chissà perché,  delle lavoratrici domestiche e di quelle titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa) potranno astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, con la garanzia della retribuzione.

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