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Sabato, 27 Apr 2024

giustizia europeaCon due sentenze pubblicate il 24 settembre 2015 (causa 124/13 e 191/13), il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato tre bandi di concorso (Epso/Ast/125/12, Epso/Ast /126/12 e Epso/Ad/248/13), che obbligano i candidati a scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua d’esame e come lingua di comunicazione con l’Epso.

Nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013, l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tre bandi di concorso generale per la costituzione di elenchi di riserva a scopo di assunzioni.

Tali bandi esigevano che i candidati avessero una conoscenza approfondita di una prima lingua nell’ambito delle lingue ufficiali dell’Unione europea (che all’epoca erano 23), nonché una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua, da scegliersi, a cura di ciascun candidato, tra le lingue francese, inglese o tedesca. La seconda lingua doveva essere utilizzata per la corrispondenza tra l’Epso e i candidati, nonché ai fini della procedura di selezione e dello svolgimento delle prove dei concorsi.

I bandi indicavano che tale restrizione era in particolare giustificata dall’interesse del servizio a che i candidati fossero immediatamente operativi e capaci di comunicare efficacemente nel loro lavoro quotidiano, laddove, in caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni rischiava di essere
gravemente pregiudicato.

L’Italia e la Spagna hanno chiesto al Tribunale dell’Unione europea di annullare i bandi di concorso in questione, affermando che i bandi sono discriminatori e che violano sia il regime linguistico dell’Unione, previsto dal «regolamento n.1» del 1958, sia il principio di proporzionalità.

Italia e Spagna contestano l’obbligo imposto ai candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco non soltanto come lingua di comunicazione con l’EPSO, ma anche come seconda lingua per i concorsi in questione.

Mediante la sentenza depositata nei giorni scorsi, il Tribunale ha annullato i bandi di concorso impugnati.

Per quanto riguarda la limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati e l’Epso, l’Italia sostiene che i cittadini europei hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni dell’Unione utilizzando una qualunque delle 23 lingue ufficiali di quest’ultima e che essi hanno il diritto di ricevere le risposte delle istituzioni nella medesima lingua.

Di conseguenza, la limitazione in questione costituirebbe una discriminazione in danno dei cittadini la cui lingua ufficiale non sia il francese, l’inglese o il tedesco. La Spagna ha aggiunto che tale limitazione conferisce, in pratica, un vantaggio competitivo a tutti i candidati che abbiano come prima lingua una delle tre lingue suddette.

Richiamando una sentenza della Corte su questa materia, il Tribunale sottolinea che, anche se le istituzioni possono determinare, nei loro regolamenti interni, le modalità di applicazione del regime linguistico, le istituzioni interessate dai bandi impugnati non hanno fatto uso di tale facoltà, non potendo i bandi di concorso essere considerati come regolamenti interni. Pertanto, in assenza di altre disposizioni in tale materia, i rapporti tra le istituzioni e i loro funzionari e agenti rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n.1.

Lo stesso vale per quanto riguarda i rapporti tra le istituzioni e i candidati ad un concorso esterno che non sono, in linea di principio, né funzionari né agenti.
Il Tribunale aggiunge che, a differenza dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), le istituzioni interessate dai bandi impugnati non sono assoggettate ad uno specifico regime linguistico.

Il Tribunale conclude che i bandi impugnati violano il regolamento n.1, in quanto limitano la corrispondenza con l’Epso alle tre lingue suddette. Tale motivo è sufficiente di per sé solo per giustificare l’annullamento dei tre bandi, senza che sia necessario esaminare se questi ultimi conducano ad una discriminazione vietata fondata sulla lingua.

Il Tribunale chiarisce così che il candidato ha il diritto di scegliere la lingua di redazione dell’atto di candidatura tra tutte le lingue ufficiali e che le comunicazioni inviate dall’Epso devono essere redatte nella lingua scelta dal candidato.

L’ utilizzazione di una delle tre lingue da parte di un candidato che avrebbe preferito comunicare con l’Epso in un’altra lingua ufficiale non consente, contrariamente a quanto la Commissione asserisce, di garantire la chiarezza e la comprensione delle comunicazioni tra l’Epso e i candidati.

Quanto all’obbligo per i candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua per i concorsi, il Tribunale ricorda nuovamente la giurisprudenza della Corte secondo cui una limitazione della scelta ad un numero ristretto di lingue costituisce una discriminazione.

È infatti evidente che un obbligo siffatto consente di avvantaggiare alcuni candidati potenziali (vale a dire quelli che possiedono una conoscenza soddisfacente di almeno una delle lingue designate), in quanto costoro possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre gli altri, che tale conoscenza non possiedono, sono esclusi.

Il Tribunale esamina la motivazione della limitazione di cui ai bandi impugnati al fine di stabilire se essa possa essere giustificata.

A giudizio dei magistrati europei, l’affermazione secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco restano le lingue maggiormente utilizzate, tenuto conto in particolare della prassi consolidata delle istituzioni dell’Unione per quanto riguarda le lingue di comunicazione interna, è un’affermazione vaga che non è supportata da alcun elemento concreto.

Non è possibile presumere che un funzionario neoassunto, che non conosca alcuna delle lingue veicolari o delle lingue di deliberazione di un’istituzione, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi.

Il Tribunale rileva come le statistiche prodotte dalla Commissione non consentano di suffragarne le affermazioni sull’impiego delle lingue in seno alle istituzioni europee.

Per quanto riguarda le statistiche sull’apprendimento delle lingue straniere negli Stati membri dell’Unione, parimenti prodotte dalla Commissione, il Tribunale reputa che esse non escludano l’esistenza di una discriminazione.

Il Tribunale conclude che la Commissione non ha provato che la limitazione in questione risponda all’interesse del servizio. Pertanto, per lo stesso Tribunale, l’obbligo dei candidati di scegliere il francese, l’inglese o il tedesco come seconda lingua non risulta né oggettivamente giustificato né proporzionato all’obiettivo perseguito dalla Commissione, ossia assumere funzionari e agenti immediatamente operativi.

Contro la decisione del Tribunale, può essere proposta impugnazione entro due mesi, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

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