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Mercoledì, 03 Lug 2024

ASN 2In attesa della Buona Università (che pare, ma poco importa, non si chiamerà più così), ossia dell’annunciata riforma delle selezioni per diventare accademici, continua, senza tregua, la saga dei ricorsi contro il Miur, aventi ad oggetto l’abilitazione scientifica nazionale.

Nel caso deciso qualche giorno fa dal Tar Lazio, con sentenza 8 ottobre 2015, n. 11533, la controversia ha avuto ad oggetto l’impugnazione della valutazione negativa in relazione al conseguimento della predetta abilitazione alle funzioni di professore universitario di I e II fascia per il settore concorsuale 11/e4, psicologia clinica e dinamica.

In fatto, era accaduto che il ricorrente, pur avendo superato tre mediane su tre dei prescritti indicatori bibliometrici, era risultato non abilitato, in quanto solo due commissari su cinque avevano espresso giudizio favorevole per l’abilitazione in II  fascia, mentre nessuno dei commissari si è espresso favorevolmente per l’abilitazione in I fascia.

Il Tar, che già aveva accolto l’istanza cautelare, ha dato ragione al ricorrente, annullando il provvedimento impugnato.

Al riguardo, il giudice ha precisato che, nel caso esaminato, vi è stata violazione della norma che prescrive una valutazione “analitica” delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli presentati, stante che i giudizi della Commissione si sono limitati a formulare la valutazione finale per ciascuna categoria di elementi presi in considerazione, senza individuare singolarmente alcuno di essi.

Anche se tale prescritta analiticità deve tener conto dell’elevato numero dei partecipanti alla procedura e, inoltre, del numero di pubblicazioni e titoli che ogni Commissione deve valutare per ciascuno di essi, è comunque necessario che ciascuno dei candidati possa avere sicura contezza dell’avvenuta valutazione delle sue opere e della ragione per cui esse non sono state ritenute degne di giudizio positivo.

Tanto più ciò sarebbe dovuto avvenire nel caso di specie, in cui vi era stato il superamento di tutte le mediane, atteso che, di fronte a indicatori particolarmente favorevoli al candidato, la legittimità del giudizio deve fondarsi su una motivazione particolarmente attenta e rigorosa, che invece è mancata, risultando, viceversa, contraddittoria, rispetto appunto al constatato superamento delle tre mediane.

Anche in questo caso, dunque, tutto da rifare, dovendosi procedere a una rinnovata valutazione del candidato, al quale di tutto cuore auguriamo di poter conseguire l’agognata cattedra.

Se non si può stare tranquilli nemmeno superando tre mediane, che altro si deve fare!?!

Tomei ridottoQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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