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Sabato, 27 Apr 2024

Capita che, quando uno meno se lo aspetta, il passato ritorni come presente, magari facendoci  rivivere un momento (talvolta una stagione) piacevole, ovvero, al contrario, precipitandoci in situazioni sgradevoli, se non addirittura in qualche specie di incubo, come è accaduto a un signore, che, soltanto per aver partecipato a una procedura di gara, si è ritrovato prigioniero - è il caso di dirlo - delle conseguenze di un singolare, quanto assurdo, episodio occorsogli oltre 40 anni prima (in concreto, il fatto di essersi presentato in ritardo al contrappello, quando era giovane di leva) e che ora tornava nuovamente a condizionare pesantemente la sua vita.

Tutto comincia nel dicembre 2012, allorché il Comune di Monfalcone indice una procedura di gara nel cui disciplinare è previsto, conformemente a quanto richiesto dal Codice dei contratti pubblici (art. 38), che i concorrenti debbano  indicare, a pena di esclusione, eventuali reati commessi e l’articolo del codice penale di riferimento.

All’esito dei controlli effettuati dal comune, emergeva che il vincitore della gara non aveva presentato una dichiarazione veritiera, stante che dal casellario giudiziale risultava a suo carico una sentenza di condanna della quale non era stata annotata l’estinzione; pertanto, l’amministrazione appaltante avviava il procedimento preordinato alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione provvisoria, scelta corroborata dal conforme parere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Ma sul punto irremovibile è stata anche l’Anac, ancora in sede di appello, continuando a ribadire l’insuperabilità della disposizione del Codice dei contratti, che dispone l’esclusione per l’omessa dichiarazione delle condanne riportate, senza distinguere sulla fonte del reato, se costituita dal codice penale o dalle leggi complementari o dal codice penale militare di pace o di guerra.

Dopo essersi inutilmente rivolto al Tar, che gli aveva confermato l’esclusione dalla gara, l’interessato impugnava la decisione davanti al Consiglio di Stato che, con sentenza della V sezione, n.5192 del 2015, accogliendo la tesi dell’appellante, ha invece ritenuto che non sussiste violazione dell’art.38 del Codice dei contratti pubblici, poiché la disposizione dell’art.578 dell’abrogato (nel 1989) Codice di procedura penale prevedeva che spettasse all’autorità giurisdizionale di procedere alla dichiarazione di estinzione di quel reato, la cui condanna risaliva a più di 40 anni prima.

La mancata estinzione, pertanto, non era addebitabile al ricorrente, che aveva legittimamente confidato che da tempo il reato fosse stato dichiarato estinto. Senza dimenticare, poi, ha aggiunto lo stesso Consiglio di Stato, che per la giurisprudenza più attenta “l’effetto estintivo opera ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogna di alcun provvedimento”. Ciò comporta che l’estinzione del reato si era verificata già prima del formale provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione (il 9 aprile 2013), sicché la dichiarazione resa dal ricorrente non era falsa o non veritiera laddove non dichiarava la condanna di cui si trattava.

Conseguenza dell’annullamento della decadenza dall’aggiudicazione provvisoria è stata così la doverosa aggiudicazione della gara a favore del ricorrente.

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