(Tar Lombardia - Sez. II - sent. 1 dicembre 2009 n. 2392 - Pres. Calderoni, Est. Gambato Spisani)
In tema di obbligo di astensione degli organi amministrativi, e, in particolare, dei commissari componenti le commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, deve ritenersi che tale obbligo sussista nel caso in cui un commissario abbia avuto con un candidato rapporti di vera e propria collaborazione a contenuto patrimoniale, e che non sussista ove detti rapporti siano stati di mera collaborazione scientifica. In applicazione del principio è stato ritenuto sussistente l'obbligo di astensione, atteso che tra il presidente della commissione di concorso ed un concorrente esisteva un rapporto di collaborazione a contenuto patrimoniale.