(Corte Cost. sent. n. 167/2009, Pres. Amirante, Rel. Napolitano)
E’ vietato raccogliere liberamente i tartufi oltre che nei terreni coltivati anche nei fondi chiusi e recintati, secondo le previsioni del codice civile e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate, secondo le previsioni delle leggi regionali sulla caccia. In tali ultimi casi, dunque, il diritto di proprietà sui tartufi è riservato dal legislatore a tutti coloro che hanno diritti di godimento o di proprietà sul fondo, anche se non vi sia stata alcuna apposizione di tabelle recanti il divieto di raccolta di tartufi.