(Cass.,sent. n. n. 14478 del 19 giugno 2009, Pres. Roselli, Rel. Meliadò)
La pubblica amministrazione, invocando il potere di autotutela, non può moficare la decorrenza dei benefici previsti da un bando di concorso. Per la Cassazione, con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il potere di autotutela, che costituiva in precedenza espressione delle prerogative unilaterali di cui era titolare la pubblica amministrazione, deve intendersi fortemente ridimensionato. Ne consegue che i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune e costituiscono espressione di "potere privato" e non anche di discrezionalità amministrativa.