Giornale on-line fondato nel 2004

Domenica, 05 Apr 2026

Una interessante sentenza del Tar Piemonte (Sez. I, 16 marzo 2017, n.382) fa il punto sul delicato equilibrio da preservare in tema di diritto alla salute, allorché entrano in conflitto tra loro l’interesse di un’azienda alla commercializzazione di un farmaco e quello della Regione al contenimento della spesa sanitaria.

Nel caso in esame, il Tar ha dato ragione all’azienda ricorrente (produttrice di un particolare farmaco brevettato e di comprovata maggiore efficacia terapeutica nella cura del colesterolo), che aveva impugnato una delibera della Giunta regionale del Piemonte, con la quale venivano assegnati ai vertici delle aziende sanitarie piemontesi alcuni “obiettivi economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi”, collegando ad essi meccanismi premiali.

Alla base dell’impugnazione c’è stato, in particolare, il timore, da parte della ricorrente stessa, che l’effetto del meccanismo premiale e incentivante, oltre che sanzionatorio, insito nelle denunciate previsioni della delibera potesse indurre i medici delle Asl - chiamati a prescrivere uno dei diversi farmaci afferenti alla categoria in cui il farmaco prodotto dalla ricorrente era compreso - ad optare sistematicamente per quello avente il prezzo più basso, così da determinare l’estromissione dal mercato del medicinale prodotto dalla ricorrente medesima, che presentava un prezzo maggiore rispetto agli altri in commercio.

Al riguardo, i giudici hanno rilevato che il provvedimento impugnato di fatto imponeva di prediligere il prodotto al prezzo più basso, ma che la sostituzione di un determinato prodotto con un altro presuppone necessariamente una valutazione di equivalenza terapeutica che la legge espressamente riserva all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e non alla Regione, sottolineando altresì l’assenza di motivazione e di adeguate basi istruttorie e scientifiche a fondamento della scelta adottata dalla Regione stessa nel senso della ritenuta equivalenza e fungibilità dei diversi principi attivi in questione.

Sempre secondo i giudici, la scelta della Regione lede il principio della libertà prescrittiva del medico, la quale, attraverso il principio incentivante di cui in delibera, viene forzata da atti amministrativi dettati non per ragioni cliniche, ma unicamente per ragioni di “gestione amministrativa della spesa”, mentre un ulteriore profilo di illegittimità della delibera regionale è stato ravvisato anche nella mancata considerazione delle fondamentali esigenze di continuità terapeutica dei pazienti già avviati al trattamento, i quali verrebbero esposti ad un oggettivo rischio per la salute nel caso dovessero passare da una cura stabilizzata ad un’altra nuova e meno efficace.

In conclusione, il Tar ha precisato che se “appare corretto fornire indicazioni di massima che, per ragioni di sostenibilità finanziaria, inducano a privilegiare l’uso del farmaco meno costoso, le stesse non possono essere vincolanti, dovendo rimanere in capo al medico, ove lo ritenga necessario, la possibilità di prescrivere un diverso farmaco, a maggior ragione per i pazienti necessitanti di continuità di cura”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

“Lo sguardo di Emma”, dolorosa storia di autodeterminazione e ribellione

Lo sguardo di Emma, regia di Marie-Elsa Sgualdo, Lila Gueneau (Emma), Grégoire Colin (Robert),...
empty alt

Aritmie gravi: impiantato elettrocatetere da defibrillazione più piccolo al mondo

A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei all’utilizzo nella pratica...
empty alt

Referendum 2026, stravince il NO nelle grandi città grazie agli elettori a minor reddito

L’analisi dei flussi elettorali rispetto al reddito nei quartieri delle grandi città, fornisce...
empty alt

Elezioni all’estero, unico segnale confortante dalla Francia

Mentre il No trionfava in Italia, all'estero si votava in Slovenia parlamentari, in Germania nella...
empty alt

Alzheimer e corrente elettrica: nuovo studio sull’evoluzione della malattia

La demenza di Alzheimer è la più frequente tra le malattie neurodegenerative e, con l’aumento...
empty alt

“Lo straniero”, film tratto dall’omonimo romanzo di Albert Camus

Lo straniero, regia di François Ozon, con Benjamin Voisin (Meursault), Rebecca Marder (Marie...
Back To Top