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Lunedì, 16 Mar 2026

Sotto la scure del Consiglio di Stato cade un’altra valutazione negativa per il conseguimento dell’Asn alle funzioni di professore universitario di II fascia, ma questa volta il settore concorsuale è addirittura il 12/D1-Diritto amministrativo.

A proporre il ricorso è stata Rosa Rota, ricercatrice di diritto amministrativo e prof. aggregato di diritto dell’ambiente all’Università di Roma “Tor Vergata”, assistita e difesa dall'avv. Alessandra Quattrini.

La sentenza n.4242 del 6 settembre 2017 della VI sezione del Consiglio di Stato, di riforma di quella del Tar Lazio, sez III, n.5973/2016, per il Miur continua così a scandire una serie di soccombenze, visto l’atteggiamento delle commissioni di concorso che sembrano ignorare la pacifica e univoca giurisprudenza del Supremo consesso della giustizia amministrativa.,

Diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo inerente l’illogicità del c.d. criterio con valenza preponderante, aggiunto dalla commissione, secondo cui, per ottenere l’Asn, è necessario “aver inserito nella domanda di partecipazione almeno 3 pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono secondo le definizioni del DM 76/2012, tra cui almeno una monografia” (avendo ritenuto irrilevanti i criteri della collocazione editoriale e dell’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale).

Il Consiglio di Stato ha, infatti, più volte affermato che non può ritenersi corretto il giudizio complessivo effettuato sulla base di un metro di valutazione nel quale sono stati introdotti elementi di necessaria eccellenza (e, quindi, di piena maturità) che sono propri del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di I fascia e non anche del giudizio di idoneità alle funzioni di docente di II fascia (per la quale è richiesta la sola maturità scientifica).

Ma v’è di più. Per il Consiglio di Stato, altrettanto omessa è la compiuta valutazione dell’impatto delle pubblicazioni presentate dall’interessata all’interno del settore concorsuale di riferimento, con riguardo, ad esempio, al correlato dibattito scientifico; elemento, questo, rilevante e valutabile anche per il settore del Diritto amministrativo, che a buon titolo appartiene al novero delle scienze giuridiche. Così come avrebbe dovuto tenersi conto dell’intensa attività didattica e di partecipazione ai convegni svolta e documentata dalla ricorrente.

Pertanto, il giudizio espresso nei suoi confronti risulta non soltanto affetto da carenza di motivazione ma addirittura alterato, per essere stato utilizzato un criterio più selettivo di valutazione che non risulta applicabile e si pone, oltretutto, in contrasto con le disposizioni che regolano il procedimento in questione.

In conclusione, ancora una volta tutto da rifare: l’amministrazione dovrà predisporre un nuovo giudizio di idoneità, nominando una diversa commissione giudicatrice.

Che dire!?! Tempo fa avevamo esortato il Miur a organizzare corsi per i commissari dei concorsi universitari, ma la nostra “modesta proposta per prevenire” sembra non sia stata proprio nemmeno presa in considerazione. Ora stiamo seriamente pensando di preparare una raccolta di giurisprudenza sulla materia, che lo stesso Miur potrebbe “girare” alle commissioni. Siamo pronti a lavorarci da subito se la ministra Fedeli è d’accordo.

Il Paese potrebbe risparmiare tempo, ma soprattutto denaro, che in questo momento c’è solo l’imbarazzo della scelta a chi destinare.

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