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Domenica, 25 Gen 2026

Per il Tar della Toscana (sentenza n. 1069/2017, pubblicata il 12 settembre 2017), è illegittimo il diniego di riconoscimento della promozione per meriti straordinari ex art. 32, d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, opposto ad alcuni Vigili del fuoco che erano saliti, subito dopo l'incidente, sulla nave Costa Crociera nel tentativo di salvare i passeggeri prima che affondasse, sul rilievo “che anche le operazioni di soccorso si sono protratte per settimane con sacrificio e professionalità di centinaia di vigili del fuoco”.

Per i giudici amministrativi, una tale motivazione si sofferma sul contributo fornito dai ricorrenti alla salvezza delle persone coinvolte nel naufragio, ma non dà alcun conto – neppure per confutarne l’esistenza e l’effettività – dei rischi affrontati e del pericolo di vita corso dagli stessi nel salire a bordo della nave, per come descritto nelle relazioni allegate alle proposte di conferimento delle promozioni.

Ne risulta, sempre ad avviso del giudice amministrativo, una lettura dell’accaduto incompleta (travisata) e carente dei doverosi approfondimenti, anche istruttori, in ordine alla sussistenza e consistenza dei presupposti giustificativi del conferimento, contemplati dal citato art. 32, d.lgs. n. 217 del 2005 (la circostanza, cioè, che il personale in questione si sia esposto a un grave ed effettivo pericolo di vita per tutelare l’incolumità delle persone, sulla quale i provvedimenti impugnati non prendono posizione).

Allo stesso tempo, i dinieghi presentano profili di contraddittorietà nella parte in cui, dopo aver espresso la volontà di concedere particolari apprezzamenti non a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di soccorso, ma solo a coloro che si fossero particolarmente distinti, ha escluso che i ricorrenti si fossero “particolarmente distinti”, di fatto accomunandoli ai colleghi impiegati nelle settimane successive al naufragio.

Una conclusione irragionevole, perché non supportata da riscontri obiettivi circa la reale equipollenza dei rischi corsi dai primi soccorritori per salvare i naufraghi rimasti a bordo della nave (che, lo si ricorda, si inclinava progressivamente sul fianco) rispetto a quelli corsi dal personale intervenuto nei giorni seguenti, dopo che i sopravvissuti alla tragedia erano ormai stati tratti in salvo ed, essendosi stabilizzata la posizione del relitto, doveva presumersi che le operazioni venissero condotte in (relativa) sicurezza.

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