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Mercoledì, 03 Lug 2024

Con sentenza n. 2405/2017, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro (Pres. Napoletano, Rel. Torrice) si è pronunciata in merito a un ricorso proposto da un lavoratore dipendente, destinatario dei benefici della legge 104, che si era rifiutato di trasferirsi presso altra sede di lavoro, distante pochi chilometri da quella presso la quale operava e per questo era stato licenziato.

Pur avendo visto respinto il ricorso sia in primo grado che in appello, il lavoratore non si dava per vinto e adiva la Corte di Cassazione dove, finalmente, otteneva giustizia.

La Suprema Corte, infatti, nell’accogliere il ricorso, enunciava il seguente principio di diritto, al quale Tribunali e Corti di Appello, d’ora in poi, dovranno adeguarsi:

"Ai sensi dell'art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art.24 c. 1 lett. b) della L. 24.11.2010 n. 183, il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione anche se lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva".

"Ai sensi dell'art. 33 c. 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 , come modificato dall'art. 24 c. 1 lett. b) della legge 24.11.2010 n. 183, il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte".

"Il trasferimento del lavoratore legittima il rifiuto del dipendente che ha diritto alla tutela di cui all'art. 33 c. 5 della L. n. 104 del 1992 di assumere servizio nella sede diversa cui sia stato destinato ove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente e ove il datore di lavoro non provi che il trasferimento è stato disposto per effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive insuscettibili di essere diversamente soddisfatte".

Annullato, dunque, il licenziamento del lavoratore, il quale dovrà essere riassunto e assegnato all’originaria sede di lavoro.

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