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Domenica, 26 Apr 2026

Con sentenza n.50/2018, la Corte dei conti per la Regione Siciliana, ha condannato alla restituzione delle retribuzioni percepite, con esclusione della compensatio lucri cum damno, il dipendente assunto da un’azienda ospedaliera sprovvisto dei titoli richiesti per il ruolo ricoperto.

Nei ruoli di detta azienda, il dipendente di cui si tratta era transitato grazie a una procedura di mobilità intercompartimentale, ma da un’indagine interna emerse che lo stesso non aveva i requisiti per l’assunzione.

Nello specifico, si accertò che ne aveva fatte di tutti colori, poiché:

- aveva fatto risultare di essere stato assunto a tempo determinato dall’azienda socio sanitaria ma in realtà vi aveva solo prestato la propria opera in via di fatto;

- in ogni caso, non avrebbe potuto partecipare alla selezione interna dell’azienda socio sanitaria riservata al personale a tempo indeterminato poiché non rientrava in tale categoria;

- aveva partecipato all’adozione di una serie di atti con cui aveva fatto risultare, falsamente, l’assunzione a tempo indeterminato necessaria per partecipare al procedimento di mobilità e all’assunzione presso l’azienda ospedaliera;

- aveva sottoscritto personalmente, in aperto conflitto di interessi, sia il superamento del proprio periodo di prova sia il nulla osta alla mobilità.

Per tali fatti è stato così condannato penalmente in primo grado per abuso d’ufficio e poi assolto per intervenuta prescrizione in secondo grado, licenziato e citato in giudizio dalla Procura erariale per vedersi, infine, condannato al pagamento di euro 131.580,35, somma corrispondente alle retribuzioni percepite.

Il giudice contabile ha condannato il convenuto riconoscendo sostanzialmente la responsabilità amministrativa contabile in relazione alla messa in atto di un meccanismo fraudolento, volto a garantirgli un’indebita assunzione presso una pubblica amministrazione e la connessa percezione della relativa retribuzione.

Il Collegio ha ritenuto fondata la richiesta dell’organo requirente anche riguardo al quantum della pretesa erariale, riguardante tutte le somme versate dall’azienda danneggiata, escludendo il meccanismo della compensatio lucri cum damno, stante che le mansioni svolte richiedevano qualifiche e titoli che il convenuto non possedeva, con ciò impedendo la compensazione fra le utilità che avrebbe tratto l’amministrazione e le perdite dalla stessa subite.

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