Con ricorso depositato in data 18 dicembre 2017, un candidato al concorso per dirigente amministrativo ha chiesto l'annullamento degli atti con cui il Comune di Fidenza ha concluso negativamente la procedura selettiva, senza consentirgli di presentarsi, per il colloquio orale, in un giorno diverso e successivo, rispetto a quello stabilito all'atto della convocazione.
In particolare, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della disposizione - contenuta sia nel d.P.R. n. 487 del 1994 che nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Fidenza - secondo cui deve intercorrere un intervallo temporale di almeno venti giorni tra data di convocazione e data di svolgimento della prova orale.
Il Tar per l’Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma - con sentenza n. 160/18 del 15 giugno scorso, disattendendo le tesi dell’amministrazione comunale, ha accolto il ricorso motivando che “la norma che garantisce al candidato un tempo minimo di venti giorni per la ‘preparazione’ del colloquio nelle selezioni pubbliche – oltre ad essere direttamente applicabile alla fattispecie in esame, per il rinvio della disciplina di tale fattispecie alle norme sovraordinate, tra cui, appunto, il regolamento dei servizi e degli uffici del Comune di Fidenza e il d.P.R. n. 487/1994 – afferisce ad una garanzia procedimentale che è direttamente funzionale all’interesse del partecipante al corretto e trasparente svolgimento della procedura stessa” e che non è “possibile che tale garanzia venga limitata o addirittura cancellata dalle generiche esigenze di celerità provenienti dalla formulazione del bando – o peggio ancora dall’interpretazione dello stesso che ne faccia la Commissione esaminatrice – in quanto i principi di economicità e di trasparenza delle procedure ad evidenza pubblica trovano contemperazione, nei casi dubbi, dalle scelte espressamente effettuate dal legislatore”.
Nel caso in esame, aggiungono i giudici, “esistendo la norma generale – così come recepita anche dal regolamento interno del Comune –, che, come detto, impone all’amministrazione di far decorrere almeno venti giorni tra comunicazione della data del colloquio e giorno di svolgimento del colloquio stesso, e in presenza di una formale e giustificata (ma non sarebbe stata in realtà nemmeno necessaria la giustificazione, per i motivi appena chiariti) richiesta di rinvio della prova orale, la Commissione non aveva altra scelta che quella di rispettare il termine regolamentare, da ritenersi prevalente, in quanto espressione di un principio garantito esplicitamente dal legislatore, su ogni diversa disposizione del bando in ordine alla ‘finestra’ temporale di svolgimento della procedura selettiva”.
L’amministrazione comunale dovrà ora obbligare la Commissione esaminatrice a riconvocare il ricorrente per il sostenimento della prova orale, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali applicabili al caso di specie.