L’articolo 113 del Dlgs 500/2016 parla chiaro: per disporre l'accantonamento di risorse finanziarie nell'apposito fondo da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, previa l’adozione di apposito regolamento, è assolutamente inderogabile la presenza di una “gara”.
Gli incentivi per funzioni tecniche, infatti, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge (e secondo le direttive dell’Anac) o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa tra più fornitori.
Ne consegue che, solo in presenza di una procedura di gara o, in generale, di una procedura competitiva si può accantonare il fondo che viene successivamente ripartito sulla base di un regolamento adottato dall'amministrazione.
A chiarire quanto sopra è stata, con parere n. 28/2018, la Sezione regionale di contro della Corte dei conti delle Marche.