Con sentenza n.8709/2018, del 2 agosto scorso, il Tar Lazio, sez. III, in accoglimento del relativo ricorso, si è pronunciato per l’annullamento del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore universitario di I fascia, settore concorsuale 09/F2 “telecomunicazioni”.
Il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art.16 della Legge n.240 del 2010, dell’art.8 del D.P.R. n.95 del 2016, degli artt.3, 4, 5, 6 del D.M. n.120 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento.
In particolare, dopo aver contestato i pochi elementi negativi contenuti nel giudizio, aveva fatto presente di aver riportato positivi apprezzamenti sui valori-soglia, raggiunti tutti e tre, sui titoli, con ben nove riconosciuti, sulle pubblicazioni, ritenute pertinenti, in continuità temporale, con impatto più che adeguato, di qualità più che buona, realizzate in piena autonomia, pubblicate su riviste di buon prestigio e redatte con buon rigore metodologico, a fronte di un esito negativo di inidoneità.
Alla luce di tali doglianze, di cui verificava la fondatezza, il Tar adito ha ritenuto il giudizio reso dalla Commissione di concorso viziato, sotto il profilo della palese contraddittorietà, come censurato nel gravame.
E invero, ha sottolineato il giudice, la Commissione di valutazione riconosce al ricorrente il raggiungimento di tre valori-soglia su tre, ben nove titoli nonché la pertinenza, la continuità temporale, l’impatto più che adeguato, la qualità più che buona, la piena autonomia realizzativa, la pubblicazione su riviste di buon prestigio e la redazione con buon rigore metodologico dei lavori scientifici.
A fronte di tali premesse, così accentuatamente di segno positivo, è apparso perciò di ben ardua comprensione un esito di inidoneità all’abilitazione.
Il giudice ha così deciso che l’amministrazione dovrà procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della illustrata sentenza.
L’ennesimo caso di giudizio incomprensibile, che sfugge a qualsiasi ragionamento, anche di logica elementare. A nostro avviso, pertanto, il Ministero dovrebbe seriamente prendere in esame l’idea di sanzionare i componenti della commissione, che, in disparte ogni altra considerazione, dovrebbero quanto meno essere esclusi dalla partecipazione alle prossime selezioni. Poiché, per quel che se ne sa, i professori ci tengono tanto a fare i commissari, potrebbe essere questo, infatti, un valido deterrente per mettere un po’ d’ordine in questa materia, in cui di vicende (invero)simili se ne contano fin troppe.