Con ordinanza n.10623, depositata il 20 aprile 2023, la Corte di cassazione – Sezione Lavoro – ha respinto il ricorso proposto da un dipendente avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, e non per grave insubordinazione, siccome disposto dall’azienda nei di lui confronti, basato su contestazione che addebitava al medesimo dipendente la mancata effettuazione del lavoro straordinario, nel periodo dal 9 al 27 maggio 2016, per ragioni produttive.
Disattendendo tutti i motivi del ricorso principale, i giudici della Suprema Corte hanno ritenuto “legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo inflitto al lavoratore che rifiuta la prestazione del lavoro straordinario previsto dalla direttiva aziendale adottata per ragioni produttive, considerata la recidiva anche specifica in cui è incorso l’interessato per fatti puniti con sanzione conservativa, laddove la condotta crea disagi organizzativi all’impresa e configura un notevole inadempimento, non dimostrando il dipendente il superamento della cosiddetta «quota esente» che impone di consultare i sindacati”.
Infine, la Suprema Corte ha altresì respinto anche il ricorso incidentale proposto dall’azienda, così confermando il diritto del dipendente ad ottenere due stipendi e mezzo per mancato preavviso.
Spese di lite compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.
Rocco Tritto