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Lunedì, 25 Mag 2026

Con sentenza n. 18518/23, pubblicata ieri, 28 giugno 2023, la sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso – proposto da un dipendente già in servizio come autista presso Atac spa, azienda interamente posseduta da Roma Capitale, che gestisce il trasporto pubblico a Roma – avverso la decisione n.607/20 della Corte d’appello di Roma, che aveva accolto il reclamo presentato dall’Azienda stessa contro la sentenza n.5956/19 del Giudice del Lavoro di Roma, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente medesimo, ordinandone la reintegra in servizio.

I fatti, successivi a un alterco tra il conducente dell’autobus e un automobilista, che avevano determinato il provvedimento espulsivo del ricorrente da parte dell’Azienda datrice di lavoro, erano stati immortalati in un video, girato da un avventore e postato sulla piattaforma YouTube, il cui contenuto veniva così riassunto nella lettera di contestazione inviata dalla medesima Azienda al proprio dipendente: «… il video mostra un individuo il quale, dopo essersi fermato nell’area di una stazione di servizio, corre velocemente verso il margine della carreggiata e, al transito della vettura aziendale, la colpisce con un oggetto sul parabrezza provocandone la rottura. Successivamente, l’autobus cambia repentinamente direzione spostandosi verso il soggetto sopra menzionato; questi cade a terra lungo la fiancata destra del mezzo e solo per un caso fortuito non viene schiacciato dalle ruote dell’autobus … L’individuo si alza, recupera l’oggetto con cui aveva colpito il mezzo e lo scaglia verso il bus prima di dileguarsi. L’operatore di esercizio (l’autista, ndr) scende dal mezzo, rincorre l’individuo che si sta allontanando a bordo della vettura parcheggiata nell’area di servizio e gli lancia contro presumibilmente lo stesso oggetto contundente scagliato contro il bus».

La Corte d’appello, dopo una completa valutazione dei fatti, contrariamente al Tribunale di primo grado, giudicava fondate le argomentazioni esposte dalla parte datrice di lavoro e riteneva che la sanzione era “senza dubbio proporzionata alla condotta, considerata l’oggettiva matrice violenta del comportamento tenuto e l’alto grado di affidamento che l’azienda ripone nel corretto svolgimento delle mansioni da parte del dipendente incaricato di pubblico servizio”.

I Giudici del secondo grado hanno altresì constatato: “Che la condotta (dell’autista, ndr) sia stata dettata da uno spirito di rivalsa per i torti subiti nel trascorso diverbio, o quantomeno da un eccesso di difesa in occasione della successiva aggressione, è confermato anche dal comportamento tenuto dal ricorrente dopo la caduta a terra dell’antagonista”, poiché l’autista “ferma il mezzo pubblico e, disinteressandosi dei passeggeri a bordo, cerca di raggiungere e fermare il suo aggressore, oltretutto ormai in via di fuga”.

I Giudici della Suprema Corte, nel disattendere i motivi del ricorso proposto dal dipendente, con conseguente condivisione dell’operato della Corte territoriale, si sono altresì soffermati sul possibile “eccesso di difesa” da parte dell’autista, dando atto che la Corte d’appello “Non solo non ha ipotizzato una vera e propria legittima difesa, magari putativa, ma nemmeno ha prospettato quello che sul terreno penalistico è denominato ‘eccesso colposo di legittima difesa’. Non ha, quindi, ammesso alcuna nota di legittimità in tale azione del lavoratore”.

In conclusione, ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Rocco Tritto
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