Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 03 Apr 2026

Con sentenza n. 32733/2023, pubblicata il 27 luglio scorso, la Corte di cassazione - 3^ Sezione penale - ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Tribunale di Asti - ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge 300/1970, per aver installato all’interno dell’azienda un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Sulla valutazione di tenuità del fatto da parte del Tribunale aveva inciso il comportamento del datore di lavoro successivo alla contestazione del reato, atteso che, oltre ad aver ottenuto l’autorizzazione alla installazione dell’impianto di videosorveglianza, aveva, altresì, provveduto, seppure tardivamente, al pagamento della sanzione amministrativa.

Per il Pubblico Ministero ricorrente, invece, il Tribunale “non avrebbe fatto buon governo dei criteri di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.”, avendo valutato esclusivamente la condotta del datore di lavoro successiva alla contestazione del reato, consistente “in un mero adempimento burocratico, ossia nel pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge” e, pertanto, lo stesso Tribunale “avrebbe omesso di considerare le circostanze idonee a valutare in concreto l’esiguità dell’offesa, finendo per riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità sulla base della gravità in astratto del reato ascritto e non sulla base del fatto concretamente verificatosi”.

Di avviso diverso i giudici della Suprema Corte che, nel valutare esente da censure l’operato del Tribunale, hanno ritenuto non fondato il ricorso a motivo che, anche prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022), le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 18891/2022, avevano indicato il comportamento dell’imputato successivo alla contestazione del reato come uno degli elementi da considerare per stabilire l’eventuale non punibilità ex art. 131-bis.

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l’ottenimento, dopo la contestazione del reato, da parte dell’imputato dell’autorizzazione alla installazione della videosorveglianza e l’estinzione della sanzione amministrativa, sono stati sufficienti per far ritenere sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Aritmie gravi: impiantato elettrocatetere da defibrillazione più piccolo al mondo

A poche settimane dall’autorizzazione degli enti regolatori europei all’utilizzo nella pratica...
empty alt

Referendum 2026, stravince il NO nelle grandi città grazie agli elettori a minor reddito

L’analisi dei flussi elettorali rispetto al reddito nei quartieri delle grandi città, fornisce...
empty alt

Elezioni all’estero, unico segnale confortante dalla Francia

Mentre il No trionfava in Italia, all'estero si votava in Slovenia parlamentari, in Germania nella...
empty alt

Alzheimer e corrente elettrica: nuovo studio sull’evoluzione della malattia

La demenza di Alzheimer è la più frequente tra le malattie neurodegenerative e, con l’aumento...
empty alt

“Lo straniero”, film tratto dall’omonimo romanzo di Albert Camus

Lo straniero, regia di François Ozon, con Benjamin Voisin (Meursault), Rebecca Marder (Marie...
empty alt

Ricerca UniPi: salari minimi e massimi per contrastare le disuguaglianze

Regolare i salari, introducendo un limite minimo e massimo, può ridurre le disuguaglianze senza...
Back To Top