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Mercoledì, 10 Giu 2026

Con sentenza n. 32733/2023, pubblicata il 27 luglio scorso, la Corte di cassazione - 3^ Sezione penale - ha rigettato il ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione con la quale il Tribunale di Asti - ritenendo sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - aveva assolto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, un datore di lavoro dal reato di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, della legge 300/1970, per aver installato all’interno dell’azienda un impianto di videosorveglianza, in assenza di un accordo collettivo con le organizzazioni sindacali o di autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Sulla valutazione di tenuità del fatto da parte del Tribunale aveva inciso il comportamento del datore di lavoro successivo alla contestazione del reato, atteso che, oltre ad aver ottenuto l’autorizzazione alla installazione dell’impianto di videosorveglianza, aveva, altresì, provveduto, seppure tardivamente, al pagamento della sanzione amministrativa.

Per il Pubblico Ministero ricorrente, invece, il Tribunale “non avrebbe fatto buon governo dei criteri di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.”, avendo valutato esclusivamente la condotta del datore di lavoro successiva alla contestazione del reato, consistente “in un mero adempimento burocratico, ossia nel pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge” e, pertanto, lo stesso Tribunale “avrebbe omesso di considerare le circostanze idonee a valutare in concreto l’esiguità dell’offesa, finendo per riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità sulla base della gravità in astratto del reato ascritto e non sulla base del fatto concretamente verificatosi”.

Di avviso diverso i giudici della Suprema Corte che, nel valutare esente da censure l’operato del Tribunale, hanno ritenuto non fondato il ricorso a motivo che, anche prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022), le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 18891/2022, avevano indicato il comportamento dell’imputato successivo alla contestazione del reato come uno degli elementi da considerare per stabilire l’eventuale non punibilità ex art. 131-bis.

Nel caso di specie, come sopra evidenziato, l’ottenimento, dopo la contestazione del reato, da parte dell’imputato dell’autorizzazione alla installazione della videosorveglianza e l’estinzione della sanzione amministrativa, sono stati sufficienti per far ritenere sussistente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Rocco Tritto
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