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Lunedì, 25 Mag 2026

Con sentenza n. 2407 del 5 settembre 2023, il Tribunale di Lecce – Sezione 1^ – ha condannato il Ministero di Giustizia a risarcire il danno patrimoniale (oltre 647mila euro) e non patrimoniale (circa 294mila euro) patito dal coniuge superstite per la morte del lavoratore, non fumatore, per neoplasia polmonare dovuta all’esposizione al fumo passivo sul luogo di lavoro.

Da prova testimoniale assunta nel corso del giudizio, è emerso che il lavoratore, deceduto nel 2011 per carcinoma polmonare, non era fumatore; che durante i turni di servizio, per almeno 6 ore al giorno, era costretto ad inalare passivamene il fumo derivante dalla combustione delle sigarette; che la concentrazione del fumo nell’ambiente di lavoro era tale da formare una “nebbia”; che nei corridori non vi erano aspiratori; che l’Amministrazione non aveva provveduto ad adottare provvedimenti idonei a sanare la predetta situazione.

La relazione del Consulente tecnico nominato dal Tribunale ha confermato la sussistenza, con criterio probabilistico, del nesso causale tra l’esposizione lavorativa del dipendente al fumo passivo sul luogo di lavoro e l’insorgere della neoplasia polmonare e il successivo decesso del medesimo, tenuto conto che non era fumatore; che il de cuius non era portatore di co-morbilità con efficacia etio-patogenetica da poter assurgere da sole a elemento causale e che, pertanto, l’esposizione al fumo passivo aveva inciso in maniera determinante alla sua morte, avvenuta all’età di 44 anni, con un’aspettativa di vita di 82 anni, lasciando la moglie e tre figli all’epoca minorenni.

In conclusione, per il Tribunale, atteso che il Ministero datore di lavoro non ha dimostrato in giudizio di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno, ha ritenuto raggiunta la prova in ordine sia alla sussistenza dell’elemento soggettivo (la colpa dello stesso Ministero) sia di quello oggettivo (evento e nesso causale tra condotta, malattia e decesso del lavoratore), necessari per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’illecito in capo alla parte convenuta.

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