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Sabato, 04 Apr 2026

Lavoratore licenziatoUn dipendente con mansioni direttive di una società privata, licenziato nel 2010 con l’accusa di furto di beni aziendali, ma assolto nel 2013 sia in sede penale che nel giudizio innanzi al Tribunale, aveva ottenuto - oltre alla reintegra nel posto di lavoro (avvenuta con oltre 3 anni di ritardo rispetto alla decisione dello stesso Tribunale stesso) - la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni ex art. 18 st.lav. e quella relativa ai danni professionali (per perdita di chance e di lesione di immagine), con la esclusione però di qualsiasi altro danno di natura professionale per la totale inattività subita nel periodo precedente, vale a dire dalla data del licenziamento (2010) a quella della reintegra (2013). Rigettata, senza motivazione, anche la richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni esistenziali e morali per licenziamento ingiurioso.

Avverso la decisione del Tribunale, il lavoratore adiva la Corte d’appello di Milano che, con sentenza n. 800/2018, confermava la sentenza del Giudice di primo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Il dipendente non si dava per vinto e proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - che, con ordinanza n. 29335/2023, pubblicata il 23 ottobre 2023, cassava, in relazione ai motivi accolti (due su quattro), la decisione dei Giudici dell’appello, rinviando la causa alla medesima Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, al dipendente licenziato, reintegrato nel posto di lavoro con sentenza del Tribunale passata in giudicato e assolto in sede penale, la condanna del datore di lavoro non può essere limitata al risarcimento dei danni previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e a quella relativa ai danni professionali per perdita di chance e di lesione di immagine (che, comunque, deve decorrere dalla data del licenziamento e non da quella del reintegro), in quanto “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale”.

Rocco Tritto
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