Giornale on-line fondato nel 2004

Giovedì, 30 Apr 2026

Lavoratore licenziatoUn dipendente con mansioni direttive di una società privata, licenziato nel 2010 con l’accusa di furto di beni aziendali, ma assolto nel 2013 sia in sede penale che nel giudizio innanzi al Tribunale, aveva ottenuto - oltre alla reintegra nel posto di lavoro (avvenuta con oltre 3 anni di ritardo rispetto alla decisione dello stesso Tribunale stesso) - la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni ex art. 18 st.lav. e quella relativa ai danni professionali (per perdita di chance e di lesione di immagine), con la esclusione però di qualsiasi altro danno di natura professionale per la totale inattività subita nel periodo precedente, vale a dire dalla data del licenziamento (2010) a quella della reintegra (2013). Rigettata, senza motivazione, anche la richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni esistenziali e morali per licenziamento ingiurioso.

Avverso la decisione del Tribunale, il lavoratore adiva la Corte d’appello di Milano che, con sentenza n. 800/2018, confermava la sentenza del Giudice di primo grado, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Il dipendente non si dava per vinto e proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - che, con ordinanza n. 29335/2023, pubblicata il 23 ottobre 2023, cassava, in relazione ai motivi accolti (due su quattro), la decisione dei Giudici dell’appello, rinviando la causa alla medesima Corte d'appello di Milano, in diversa composizione.

Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, al dipendente licenziato, reintegrato nel posto di lavoro con sentenza del Tribunale passata in giudicato e assolto in sede penale, la condanna del datore di lavoro non può essere limitata al risarcimento dei danni previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e a quella relativa ai danni professionali per perdita di chance e di lesione di immagine (che, comunque, deve decorrere dalla data del licenziamento e non da quella del reintegro), in quanto “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale”.

Rocco Tritto
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI

empty alt

Bevagna omaggia Francesco d'Assisi, a 800 anni dalla morte

Dal 30 aprile al 3 maggio, storici, docenti universitari, ricercatori, musicisti, giocolieri e...
empty alt

26 aprile 1986: il disastro nucleare di Chernobyl

Quarant’anni fa, in Ucraina, la mattina del 26 aprile 1986 segnò uno spartiacque nella storia...
empty alt

Cosa caratterizza la folle corsa alla spesa militare?

Gli anni Venti del XXI faranno storia, sicuramente. Non tanto per le loro innumerevoli crisi, che...
empty alt

Ricerca: grazie a una molecola, l’immunoterapia potrebbe curare anche i tumori 'freddi'

L'immunoterapia rappresenta una delle rivoluzioni più importanti dell’oncologia moderna perché non...
empty alt

“Bancarotta idrica globale”, il dramma del 75% della popolazione mondiale

L'interruzione dell'erogazione idrica potabile che abbiamo avuto per quattro giorni in Valpescara...
empty alt

"Nino", opera prima di Pauline Loquès, ricco di sfumature e di sottili trovate narrative

Nino, regia di Pauline Loquès, con Théodore Pellerin (Nino), Jeanne Balibar (La mère de Nino),...
Back To Top