Con ordinanza n. 31790/23, pubblicata il 15 novembre 2023, la Corte di cassazione - Sezione Lavoro - ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente di un istituto bancario avverso la sentenza n. 439/2020 con la quale la Corte d’appello di Milano confermava la decisione dal Tribunale innanzi al quale il medesimo dipendente aveva impugnato il provvedimento con cui, nel 2018, l’azienda datrice di lavoro gli aveva irrogato il licenziamento disciplinare.
Alla base del provvedimento espulsivo, “il comportamento inadempiente del dipendente posto in essere in violazione delle disposizioni aziendali”, che palesava mancanza di rispetto nei confronti di due colleghe “vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a queste ultime dai continui inopportuni approcci e inviti”, il tutto avallato dalle testimonianze raccolte in giudizio.
V’è da aggiungere che la parte datoriale, prima di avviare l’azione disciplinare conclusasi con il licenziamento, aveva inviato, “nell’adempimento degli obblighi di garanzia e protezione della salute e sicurezza delle proprie dipendenti”, una lettera di diffida al dipendente che, però, “aveva continuato intenzionalmente, disattendendo la diffida ricevuta, a porre in essere le condotte denunciate dalle due colleghe”, così facendo venir meno, anche alla luce di una pregressa sanzione disciplinare per diversa vicenda, “il rapporto fiduciario alla base del rapporto di lavoro”.
In conclusione, disattesi tutti i motivi adotti dal ricorrente, ricorso rigettato, con condanna al pagamento delle spese del giudizio e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Rocco Tritto