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Domenica, 30 Giu 2024

Il Consiglio di Stato, organo supremo della giustizia amministrativa, con sentenza n.3855/2024, pubblicata scorso 29 aprile, ha esaminato un ricorso, avverso una sentenza del Tar del Lazio (n.4388/2022), avente ad oggetto l’impugnativa del silenzio serbato dalla P.A. in ordine a una richiesta di scorrimento di graduatoria da parte di candidati risultati idonei in un concorso pubblico.

Gli appellanti, sottoscrittori della predetta richiesta, risultati soccombenti nel primo grado di giudizio, illustravano preliminarmente che, nelle more della conclusione del concorso, bandito nel 2010, nella cui graduatoria, pubblicata a giugno 2019, erano poi risultati idonei, l’Amministrazione aveva bandito, con atto del 21 gennaio 2019, una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di centocinquanta dirigenti di seconda fascia i cui requisiti di partecipazione - a loro avviso - erano identici a quelli previsti dal bando del concorso del 2010, trattandosi di reclutare figure professionali del tutto analoghe da predisporre alle medesime mansioni.

A seguito dell’approvazione della graduatoria del concorso, i predetti idonei costituivano un comitato e notificavano all’Amministrazione circostanziata istanza, sia per l’annullamento e/o la revoca del nuovo concorso bandito nel 2019, sia per lo scorrimento della graduatoria di loro interesse.

A seguito del silenzio serbato dall’Amministrazione in merito alla predetta istanza, i sottoscrittori adivano, dapprima, il Tar del Lazio che, con la sentenza sopra indicata, in parte, respingeva il ricorso e, in parte, lo dichiarava inammissibile, e, successivamente, il Consiglio di Stato, che respingeva l’appello avverso la decisione del primo giudice, ritenendo infondati i motivi posti a base dell’appello stesso.

Da tale ultima decisione, pubblicata come dianzi evidenziato lo scorso 29 aprile, emerge, supportato da una corposa giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, quasi una sorta di decalogo utile per la corretta applicazione dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti dalla P.A., che di seguito riproponiamo integralmente.

L'ultrattività ex lege delle graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei. L'idoneo non vincitore in un concorso pubblico vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'amministrazione conserva un'ampia discrezionalità e ha una semplice facoltà, non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, o, ancora, della soppressione del posto (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14; Cons. Stato, V, 31 marzo 2016, n. 1272: Cons. St. 7643/2023).

L'opzione fra scorrimento della graduatoria valida e nuova procedura concorsuale suppone la determinazione della modalità di copertura dei posti che meglio persegua gli interessi pubblici presidiati dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato Sez. VI., 22/05/2017, n. 2376).

La preferenza della procedura di scorrimento delle graduatorie concorsuali rispetto alla indizione di un nuovo concorso recede, infatti, in presenza di valide e motivate ragioni di pubblico interesse che depongono in senso contrario.

L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, ha posto in rilievo che la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all'assunzione, mediante lo scorrimento, che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.

L'Amministrazione non è incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale.

Ferma la discrezionalità in ordine alla decisione sul "se" della copertura del posto vacante, l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso.

Nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere in rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

La medesima decisione dell'Adunanza Plenaria richiamata ha posto in rilievo che sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione.

In particolare Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4873 del 16 maggio 2023 ha specificato che: “La stessa Adunanza Plenaria si preoccupa di precisare che "la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione"; tra questi "può acquistare rilievo l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione"; o anche la valutazione del "contenuto dello specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso e delle eventuali distinzioni rispetto a quanto descritto nel bando relativo alla preesistente graduatoria".

Da ultimo occorre evidenziare, per principio pacifico nella giurisprudenza, che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, “non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto. Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. IV, sent., 4 novembre 2020, n. 6809; Cons. di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1141).

In conclusione, nel caso in esame, appello respinto, con compensazione tra le parti delle spese processuali, tenuto conto “della peculiarità della vicenda trattata e del lungo contenzioso che ha caratterizzato la procedura concorsuale”.

Rocco Tritto
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