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Giovedì, 05 Dic 2024

Con ordinanza n. 23858/2024, pubblicata il 5 settembre scorso, la Corte di cassazione – sezione Lavoro – ha rigettato il ricorso proposto da una società datrice di lavoro avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3675/2021 che, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con il quale la medesima società aveva inflitto a una dipendente la sanzione del licenziamento.

Per l’effetto, la Corte territoriale ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente, con condanna del datore di lavoro al pagamento di indennità risarcitoria commisurata a dieci mensilità dell'ultima retribuzione, oltre accessori, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.

A motivo del provvedimento espulsivo, la società datrice di lavoro aveva posto che, a seguito di relazione investigativa conseguente a pedinamento, era risultato che la dipendente aveva svolto durante assenza per malattia (ma non durante le ore di reperibilità), attività ludica (presso una sala di gioco) e di spesa presso un centro commerciale.

Tale attività, per il datore di lavoro, rappresentava la prova della simulazione dello stato di malattia da parte della lavoratrice.

Di diverso avviso i Giudici dell’appello, le cui argomentazioni svolte nella impugnata sentenza sono state ritenute dalla Cassazione del tutto esenti da violazione di legge.

Per i Giudici della Suprema Corte, infatti, la gravata sentenza della Corte territoriale “ha ritenuto non provata dal datore di lavoro (sul quale incombe il relativo onere) la giusta causa di recesso, valutando le accertate attività della lavoratrice in malattia al di fuori del domicilio in fatto (per la loro marginalità) inidonee a provare la simulazione di malattia; ha richiamato la giurisprudenza propria e di legittimità in materia, secondo cui lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente durante lo stato di malattia configura la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede se sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia ovvero qualora in relazione alla natura delle patologie delle mansioni svolte possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio; ha valutato, secondo il criterio di riparto dell'onere della prova della giusta causa di licenziamento e di incompatibilità del comportamento tenuto dal lavoratore durante il periodo di malattia, che, non essendo stata svolta una visita di verifica durante gli orari di reperibilità, sulla base del solo pedinamento la prova dell'incompatibilità tra la malattia dichiarata e l'attività ludica in due occasioni al di fuori della fascia di reperibilità fosse carente; ha, cioè, ritenuto non dimostrato che la lavoratrice si fosse assentata dal lavoro in malafede, simulando la malattia certificata”.

In conclusione, ricorso respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nonché al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Rocco Tritto
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