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Venerdì, 17 Apr 2026

Con ordinanza n. 8738/2026, depositata in data 8 aprile 2026, la Corte di cassazione (sez. Lavoro) nell’accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso proposto da un lavoratore dipendente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze - che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro sulla base di contestazione che ascriveva “la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli, mansioni a lui non gradite” - ha ribadito che il datore di lavoro, che intenda fondare il licenziamento disciplinare sulla simulazione dello stato di malattia, deve assumersi un onere probatorio estremamente rigoroso, soprattutto quando il lavoratore è in possesso di certificazione medica attestante una patologia, ivi comprese quelle psichiche.

L’ordinanza de qua, come dianzi evidenziato, trae origine da un provvedimento disciplinare di espulsione di un lavoratore per “simulazione della malattia”, nonostante lo stesso avesse prodotto un certificato medico (redatto da un medico di base) attestante un quadro ansioso‑depressivo, con prescrizione di farmaci specifici e correlata assunzione di responsabilità da parte del sanitario.

La Corte territoriale aveva ritenuto legittimo il recesso, riepilogando elementi indiziari (origine “generica” del certificato, mancata visita specialistica, assenza dell’acquisto dei farmaci prescritti, contrasto del lavoratore con le nuove mansioni).

Di diverso avviso la Cassazione per la quale una certificazione sanitaria, ancorché rilasciata da un medico di base, non è meramente “presunzionale”, ma assume particolare valenza probatoria, perché configura un giudizio professionale assistito da responsabilità disciplinare e penale. Tale elemento non può essere eluso con mere deduzioni indiziarie non gravi, precise e concordanti, né con semplice ricorso a presunzioni ex art. 2729 c.c., senza un’adeguata contrastante valutazione medico‑legale.

I giudici della Suprema Corte hanno altresì chiarito che il ragionamento presuntivo, qualora riguardi la simulazione della malattia, deve restare rigorosamente ancorato a elementi oggettivi e coerenti, e non può sostituire accertamenti di natura medico‑legale, né “rovesciare” in modo meccanico il valore della certificazione medica. In presenza, come nel caso di specie, di diagnosi di tipo psichico (ansioso‑depressivo), l’assenza di visite specialistiche o di acquisto di farmaci non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il “falso” del certificato, mancando un’analisi tecnica diretta.

La Cassazione, in sintesi, richiama il datore di lavoro a non fondare il licenziamento disciplinare per simulazione della malattia su deduzioni meramente presuntive, soprattutto quando esiste un certificato medico; la presunta falsità dello stato di malessere va dimostrata con prove rigorose, supportate da accertamenti medico‑legali, che nel caso in esame non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio.

In conclusione, la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

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“Questo articolo è stato co-redatto con l'ausilio di intelligenza artificiale”

 

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