In questo teatro dell’assurdo, in cui a proporre referendum costituzionale è il governo e non, come dovrebbe essere, le forze d’opposizione, capita anche di sentire, rectius di leggere, dato che ne sono tappezzati i muri di tutte le città, manifesti secondo i quali i sostenitori del Sì sarebbero favorevoli alla semplificazione, lasciando implicitamente intendere che i sostenitori del No sarebbero invece favorevoli alla “complicazione”, come se tutto fosse così geometrico e lineare.
Lasciando stare i puerili giochetti dei “comunicatori”, che pare costino pure molto, ma che certamente esagerano a prenderci tutti per scemi, a leggere la riforma ci è sembrato fin troppo facile smentire la propaganda che vuole farci credere che il Sì equivale a “semplificazione”, fermo restando ovviamente che nel caso di specie si tratta di un termine non esplicitato, senza dimenticare che in astratto non è detto che la tanto sbandierata “semplificazione” sia sempre un bene in sé.
A smentire che il governo con la sua revisione della Costituzione voglia semplificare, basta confrontare i testi del vecchio e del nuovo (quello semplificato) articolo 70 della Carta.
Al posto di un solo procedimento legislativo bicamerale, infatti, se passasse la riforma, ne avremmo addirittura quattro: 1) le leggi approvate, come accade ora, da entrambe le camere, come le leggi di revisione costituzionale e certe leggi ordinarie, come quelle sui referendum, le minoranze linguistiche, ecc. (l’elenco è lungo); 2) leggi approvate dalla Camera con possibile esame del Senato, fermo restando che la decisione definitiva spetta sempre alla Camera; 3) leggi approvate dalla Camera con necessario esame del Senato, procedimento che riguarda le leggi statali che invadono la competenza regionale in forza della clausola di supremazia statale; 4) leggi approvate dalla Camera con necessario esame del Senato, ma con termini diversi rispetto al caso precedente (15 giorni per le modifiche del Senato e non più 10), procedimento da seguire per la legge di bilancio e il rendiconto annuale.
Per completezza, a tutto ciò si devono aggiungere le altre procedure previste da disposizioni diverse dall’art.70, ma sempre contenute nella Costituzione: da quelle relative alla materia elettorale a quelle che riguardano le leggi di iniziativa popolare, passando per altre specifiche tipologie. Il tutto fa 10 procedimenti legislativi anziché 1, come avviene ora.
In sintesi, l’art.70 è stato sfigurato: dalle attuali 9 parole (“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”) alle 432 della riforma, per di più attraversate da una serie di rimandi interni, degni del peggior Milleproroghe, il testo legislativo più indigesto che si sia mai visto, notoriamente arduo da decifrare persino per gli addetti ai lavori. Senza dimenticare, poi, che termini dei procedimenti e consistenza delle maggioranze variano da caso a caso, senza che sia dato capirne il motivo.
Col che riteniamo di aver dimostrato la falsità dell’equazione riforma=semplificazione. In questa materia, l’unica semplificazione di cui il governo è stato capace si è vista finora nella formulazione del quesito referendario, invero assai stringato, che nasconde il dato incontrovertibile che con la riforma si vogliono abolire ben 47 articoli della Carta costituzionale.