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Venerdì, 26 Apr 2024

abilitazione scientifica nazionale 17Quella dell’Abilitazione scientifica nazionale (Asn) continua a essere materia incandescente. Se nel corso del 2016, come i nostri lettori ricordano, il Miur è risultato soccombente in molte controversie davanti ai giudici amministrativi, anche il 2017 non sembra iniziare sotto migliori auspici, come dimostrano le prime sentenze pronunciate dai Tar in questa prima metà del mese, relative ai settori concorsuali più disparati, dal Diritto penale alla Fisica tecnica e Ingegneria nucleare, alla Letteratura italiana, tutte favorevoli ai ricorrenti, le cui posizioni, in conseguenza dell’accoglimento dei ricorsi, dovranno perciò essere riesaminate da altre commissioni in diversa composizione, con dispendio di tempo da parte di tutti e di denaro da parte dell’amministrazione, salvo i casi di generosa compensazione delle spese.

Nello specifico, con sentenza n.508 del 12 gennaio, la Sezione III Bis del Tar Lazio ha riconosciuto fondato il ricorso proposto contro il mancato conseguimento dell’Asn alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/g1 – Diritto penale, sottolineando come, ancorché alla commissione di concorso sia consentito individuare criteri più selettivi ai fini dell’abilitazione medesima, tale facoltà non possa “spingersi sino ad azzerare la valutazione di tutti gli altri profili del candidato riportati nel curriculum contenuto nella domanda di partecipazione”, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui “l’intera valutazione risulta concentrata, in maniera assorbente e analitica, sulle monografie che non rispettavano appunto il criterio più selettivo sopra indicato”, individuato in concreto nell’inserimento nella domanda di partecipazione alla procedura di “almeno tre pubblicazioni scientifiche di livello eccellente o buono, tra cui almeno una monografia”.

Al riguardo, il Tar ha ritenuto che tale criterio appare irragionevole, tenuto conto della natura abilitativa della procedura in esame e dei giudizi in ogni caso positivi espressi dalla commissione sulle predette pubblicazioni, ”oltre che dunque immotivato, essendo stata riconosciuta la valenza qualitativa dei lavori”.

Un’altra pronuncia del Tar Lazio (sez III, n.309 del 10 gennaio) ha accolto il ricorso proposto contro il diniego di idoneità per il conferimento dell’Asn alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale 09/C2 - Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare, ritenendolo fondato sotto almeno tre motivi.

Innanzitutto, il Tar ha stigmatizzato l’utilizzo di espressioni in tutto e per tutto conformi o similari da parte dei singoli componenti della Commissione, compreso persino il membro di Area Ocse, tali da riscontrare una perfetta identità testuale dei giudizi individuali, circostanza da considerare inconciliabile con la natura personale delle singole valutazioni nonché alterativa della discussione collegiale.

In secondo luogo, i giudici hanno affermato l’illegittimità della valutazione di “non sufficiente” data al valore scientifico delle 20 pubblicazioni presentate, sulla base dell’indicatore Vs, senza indicare le ragioni sulle quali la valutazione è stata fondata.

“Né tale motivazione - hanno aggiunto gli stessi giudici - si può desumere direttamente dai giudizi espressi nei confronti delle singole pubblicazioni, nei quali prevalgono le valutazioni positive con 6 pubblicazioni giudicate eccellenti, 2 buone e 5 accettabili (e soltanto le restanti 7 sono limitate)”, laddove il giudizio di ‘accettabile’ non può essere ricondotto alla sfera di un giudizio negativo, soprattutto se connesso con altri giudizi di “buono”.

Altrettanto fondato è stato, da ultimo, ritenuto l’ulteriore motivo di censura, nella parte in cui è stato dedotto che il giudizio espresso dalla Commissione con riguardo ai titoli è privo di motivazione, anche qui mancando qualsiasi “elaborazione motivazionale” idonea a dar conto dell’effettiva valutazione dei titoli in concreto prodotti dal candidato.

L’ultima non idoneità annullata dal Tar Lazio, sez. III, con sentenza n.292/2017, riguarda il settore concorsuale Letteratura italiana, Critica letteraria e Letterature comparate.

Premessa una sintetica descrizione del quadro normativo che regola la procedura dell’Asn, il Tar ha riconosciuto che ”la Commissione non ha indicato le ragioni per cui non ha concesso l’abilitazione, nonostante la candidata avesse superato le mediane nella misura richiesta e avesse al suo attivo una monografia che la Commissione ha mostrato di apprezzare. Al contrario, tanto il giudizio collegiale quanto i giudizi individuali appaiono del tutto apodittici e non argomentati, impedendo di poter ricostruire gli elementi oggettivamente considerati e l’iter logico seguito dall’organo collegiale, onde pervenire al diniego della abilitazione”.

Ma fondata è stata riconosciuta anche la censura relativa all’omessa valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente che, pure, aveva al suo attivo titoli non comuni, come la partecipazione a un progetto europeo (oltre che a due Prin).

In conclusione, secondo il Tar, il giudizio collettivo (al pari dei giudizi individuali) è illegittimo in quanto fortemente carente sotto il profilo motivazionale e non in grado di raggiungere i parametri motivazionali minimi imposti dalla legge in materia (art.3 Dm n.76 del 2012) e, più in generale, dalla legge n. 241 del 1990 (art. 3).

L’auspicio di tanti è che le commissioni della nuova Abilitazione - che sono al lavoro per completare, entro l’inizio di marzo prossimo, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di circa 20 mila aspiranti cattedratici - facciano tesoro delle tante sentenze della giustizia amministrativa sulla specifica materia, in modo da evitare che altre migliaia di ricorsi vadano ad intasare ancor più i ruoli di Tar e Consiglio di Stato.

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