Giornale on-line fondato nel 2004

Venerdì, 26 Apr 2024

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22480/2016, ha esaminato e deciso un ricorso proposto dalla Provincia di Pescara, in materia di risarcimento in caso di abuso di contratti di lavoro a termine.

Il Tribunale di Pescara, infatti, aveva respinto la domanda proposta da un nutrito gruppo di lavoratori, volta all'accertamento del loro diritto alla stabilizzazione presso la Provincia di Pescara, ovvero al risarcimento del danno per mancata stabilizzazione, ovvero alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, ovvero al risarcimento del danno per mancata conversione a tempo indeterminato dei loro contratti di lavoro.

La Corte di Appello di L' Aquila, adita dai medesimi lavoratori, con la sentenza n. 198/2015, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Provincia di Pescara al risarcimento del danno nei confronti degli appellanti, nella misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dagli stessi percepita, oltre interessi.

Avverso la decisione della Corte di Appello di L’Aquila, la predetta Provincia adiva la Corte di Cassazione che, nel respingere il gravame, ribadiva il seguente principio di diritto:

“In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore), con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

Ex base Nato di Monte Giogo, presto in concessione al Parco nazionale dell’Appennino

La Direzione toscana del Demanio ha ufficialmente comunicato al Parco nazionale dell’Appennino...
empty alt

Venosa, splendido territorio ricco di tracce del passato, ceramiche e pregiati vini

In groppa alla docile mula “Bellina”, sulla “vardedda” zio Pasqualino, due “panari” di uova della...
empty alt

Licenziamento illegittimo se il dipendente comunica solo all’Inps il nuovo domicilio

Con ordinanza n. 838/2024, pubblicata in data 28 marzo scorso, la Corte di cassazione - sezione...
empty alt

“Confidenza”, il film della settimana proposto dal Foglietto

Confidenza, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone (Edito da Einaudi), regia di Daniele...
empty alt

“Università e militarizzazione” ovvero “Il duplice uso della libertà di ricerca”

Università e militarizzazione – Il duplice uso della libertà di ricerca di Michele Lancione – Eris Edizioni...
empty alt

Conti pubblici, tutti i numeri di una emorragia sempre più inarrestabile

Negli ultimi quattro anni, complice anche la sospensione delle regole europee di contenimento...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top