Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il decreto della Funzione Pubblica n. 207 del 17 ottobre 2017, contenente il Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, entrato in vigore il 13 gennaio.
Numerose le novità introdotte dal nuovo disciplinare, che riguardano circa 3,3 milioni di lavoratori del settore pubblico.
Innanzitutto, le visite fiscali, da effettuarsi, anche nei giorni non lavorativi e festivi, nelle fasce di reperibilità 9-13 e 15-18, possono essere disposte con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.
In pratica, il medico, incaricato dall’Inps, potrà compiere anche nella stessa giornata più controlli al lavoratore, anche a distanza di poche ore e potranno essere "selettivi", per verificare se chi si assenta spesso a ridosso (prima o dopo) dei fine settimana o delle feste sia effettivamente malato e a casa.
Tale disposizione suscita forti perplessità per le finalità che si propone e che nulla hanno a che vedere con la mission del medico, al quale spetta il compito di accertare la congruità della diagnosi e della prognosi effettuate dal medico curante e di segnalare tempestivamente all’Inps l’eventuale impossibilità di portare a termine il mandato ricevuto a causa dell’assenza al proprio domicilio del lavoratore che ha comunicato di essere malato.
Del tutto incongrua appare la reiterazione della visita fiscale al sol fine di accertare la presenza a casa, durante le fasce di reperibilità, del lavoratore malato. Infatti, se lo scopo è quello di verificare se il dipendente non esca di casa durante le predette fasce, allora appare inutilmente costoso mandare un medico, potendo essere delegata tale attività ad un qualsiasi dipendente dell'Inps o ad una qualche strumentazione di controllo a distanza, similare al braccialetto elettronico!
Infine, il nuovo Regolamento, con il vecchio, esclude dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta; stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.