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Mercoledì, 24 Apr 2024

Per l’esito finale a cui pervengono, del quale finora non constano precedenti negli esatti termini, abbiamo ritenuto interessante commentare due recenti sentenze dei giudici amministrativi: l’una del Tar Campania (Sez.II, n.5234/2016) e l’altra del Consiglio di Stato (Sez. VI, n.507/2018).

La controversia davanti al giudice di primo grado ha tratto origine dalla richiesta di annullare due deliberazioni dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, nella parte in cui stabilivano di non attivare la procedura di chiamata della ricorrente.

Con la sentenza sopra indicata, il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che il divieto di partecipazione alla chiamata per i parenti e affini previsto dalla legge per la procedura ordinaria (art.18 legge n.240/2010) costituisse limitazione inapplicabile alla procedura straordinaria (ex art.24, comma 6 legge n.240 citata), quale ricorreva nella fattispecie in esame, considerati i caratteri di specialità di quest’ultima, funzionale ad assicurare più che la stabilizzazione del rapporto la sua conversione.

Impugnata dal Miur, la sentenza di primo grado testé illustrata, la ricorrente appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, che è stata ritenuta fondata e accolta dal Consiglio di Stato, stante l’autonomia delle Università, quale si desume da tutta una serie di indici normativi, a partire dall’art.33, comma 6 della Costituzione, che ha trovato una prima attuazione nella legge 168/1989, ma la qualificazione de qua è ribadita anche dal Testo Unico 165/2001 (art.1) e dalla legge 240/2010 (art.1, comma 2).

Di conseguenza, secondo i giudici di Palazzo Spada, il Ministero non è titolare, come tale, di alcun potere di supremazia sulle istituzioni universitarie, con le quali, ai sensi del citato art. 1 l. 240/2010, coopera, di massima, attraverso accordi di programma, ovvero attraverso uno strumento che presuppone il pari rango di chi vi partecipa.

E’ invece titolare, come previsto dall’art. 1, comma 4, legge 240/2010, del potere di indicare “obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti”, ma sempre “nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università”.

Coerentemente, la giurisprudenza ha poi ritenuto la materia dei concorsi per docenti universitari estranea alle competenze del Ministero stesso, sì da escluderne la legittimazione passiva nei ricorsi giurisdizionali proposti contro gli atti relativi: così per implicito C.d.S. sez. VI 22 aprile 2004 n.2364, mentre l’affermazione esplicita è nella decisione di I grado, TAR Lazio Roma sez. III 27 novembre 2002 n.10825.

Applicando i principi appena esposti al caso di specie, si deve allora affermare che nel I grado di questo procedimento il Ministero è stato convenuto a giudizio non correttamente, in quanto come si è detto difettava di legittimazione.

Il Ministero avrebbe piuttosto potuto, al più, proporre un intervento in causa ad opponendum, in quanto titolare, come si è visto, di un potere di “indirizzo strategico” sul sistema universitario, e quindi di un interesse di fatto rispetto alla controversia, dipendente e accessorio rispetto all’interesse azionato in via principale e tale da apportare soltanto un vantaggio indiretto e riflesso nel caso di accoglimento del ricorso: così in termini generali C.d.S. sez. III 22 marzo 2017 n.1303 e sez. V 5 febbraio 1993 n.220.

Conseguentemente, argomentando dall’art. 102 del codice del processo amministrativo, per cui “l’interventore può proporre appello soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma”, l’appello del Ministero nel caso di specie avrebbe potuto riguardare solo le statuizioni della sentenza di primo grado le quali, eventualmente, lo avessero riguardato, ovvero non gli avessero riconosciuto la legittimazione ad intervenire, non invece le statuizioni di merito delle quali in questa sede si tratta: sul principio, per tutte, C.d.S. sez. VI 1 febbraio 2013 n.639.

Si tratta, non c’è dubbio, di una sentenza, più che innovativa, rivoluzionaria che, comunque, non ci sentiamo di condividere, dato che relega il Miur in una posizione marginale, laddove, viceversa, è innegabile che lo stesso, per i poteri che gli sono attribuiti dall’ordinamento, costituisca insieme il motore e il perno dell’intero sistema dell’istruzione del nostro paese.

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