Giornale on-line fondato nel 2004

Mercoledì, 24 Lug 2024

L’inerzia della Pa sulla concessione delle ferie obbliga la stessa alla remunerazione di eventuali ferie residue, a prescindere dalla mancata richiesta avanzata dal dipendente durante il rapporto di lavoro. Così ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 2496 del 1° febbraio 2018.

Un lavoratore di un ente pubblico di ricerca - nella fattispecie, l’Ispra, già Apat - aveva lavorato fino al suo pensionamento, avvenuto nel 2001, con un residuo di ferie non fruite pari a 52 giorni. A fronte del diniego alla monetizzazione delle stesse, il lavoratore si è rivolto al giudice del lavoro che, in prima istanza, ha respinto la domanda, mentre la Corte d'Appello, in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, ha accolto la domanda e condannato l’ente al pagamento del trattamento economico sostitutivo.

Non paga di tale responso, l’amministrazione ha adito la Corte di Cassazione, che ha dato, comunque, ragione al lavoratore.

Nel motivare la decisione, la Suprema Corte ha richiamato, oltre a sue precedenti pronunce, i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in particolare la sentenza n. 95/2016, affermando che dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva che, peraltro, non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo così ad incorrere nella “mora del creditore”). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Nella specie, la Corte d’Appello ha correttamente rilevato che il collocamento d’ufficio in ferie del lavoratore da parte del datore di lavoro, senza assorbimento al momento del pensionamento dell’intero monte ferie spettante, era intervenuto senza che risultasse che il lavoratore medesimo si fosse rifiutato di godere delle ferie in un periodo indicato e comunicato dal datore di lavoro.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

empty alt

Picerno, borgo della Lucania intriso di storia e di attrattive paesaggistiche

Ero stato a Picerno alcune altre volte, in modo fugace e occasionale. Questa volta ci sono andato...
empty alt

Il peso del mattone inasprisce l’inflazione

Come nel gioco dell’oca, si ritorna sempre al punto di partenza, che nel caso dell’economia...
empty alt

Cantieri Pnrr aperti e definanziati: quale sarà la loro fine?

L’ultimo bollettino economico di Bankitalia contiene una interessante ricognizione sullo stato di...
empty alt

Gianluigi Albano, giovane ricercatore di UniPI, vince il Premio EYCA 2024

Importante riconoscimento a livello europeo per un giovane ricercatore del Dipartimento di Chimica e...
empty alt

Distrofia Muscolare di Duchenne, nuova strategia per il trattamento

Una nuova strategia per il trattamento della Distrofia Muscolare di Duchenne (DMD) basata sugli...
empty alt

“Era mio figlio”: film tormentato sui rimpianti e sulla difficoltà di lasciar andare

Era mio figlio, regia di Savi Gabizon, Diane Kruger (Alice), Richard Gere (Daniel Bloch),...

Ti piace l'informazione del Foglietto?

Se ti piace quello che leggi, puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro sostenendoci con quanto pensi valga l'informazione che hai ricevuto. Anche il costo di un caffè!

SOSTIENICI
Back To Top