Con sentenza n. 4069, pubblicata il 20 febbraio 2018, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi del numero di permessi mensili ex lege 104/92, spettanti al dipendente che svolge orario part-time verticale, con un orario settimanale che implica una prestazione per un numero di giornate superiore al 50 per cento di quello ordinario.
I giudici, nel respingere i ricorsi proposti dal datore di lavoro e dall’Inps, che con una circolare prevede solo due giorni di permesso mensile per i lavoratori in part-time verticale, hanno riconosciuto il diritto del lavoratore, che osserva l’orario part-time verticale dalle 8,30 alle 14,30 dal lunedi al giovedì, ad usufruire di tre giorni al mese ex articolo 33, comma 3, della legge 104/92 ed a percepire la relativa indennità a carico dell’Inps, e ciò in quanto trattasi di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica del disabile, quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce.
Pertanto, in relazione a quanto sopra, «deve concludersi che il diritto ad usufruire dei pemessi costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore a tempo pieno».