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Sabato, 13 Dic 2025

La Corte di Cassazione – IV Sezione penale – con sentenza n. 16108 del 12 aprile 2018 ha assolto un farmacista dai reati allo stesso ascritti ex artt. c.p. 444 e 452 (Capo A) e 590 (Capo B), per aver posto in commercio, in data 21 settembre 2008, sostanze alimentari nocive (una confezione di latte in polvere per lattanti, scaduta dal 16 luglio 2008); per colpa consistita nell'omesso controllo della validità dei prodotti messi in vendita; così facendo, sempre secondo l'accusa, lo stesso farmacista cagionava lesioni guaribili in otto giorni in danno del neonato, cui era stato somministrato il predetto latte in polvere.

Condannato in primo grado, l’imputato era stato assolto in appello. I genitori del bambino ricorrevano, pertanto, in Cassazione.

Con la citata sentenza, i giudici della Suprema Corte, nel ritenere la decisione impugnata completa e puntuale e, quindi, meritevole di conferma, sottolineavano che “la dicitura (riportata sulla confezione di latte in polvere) secondo la quale il prodotto doveva essere consumato preferibilmente entro una certa data ha, effettivamente, una specifica rilevanza agli effetti della prova del reato: invero, è corretto il richiamo alla giurisprudenza di legittimità in base alla quale la commercializzazione di prodotti alimentari confezionati per i quali sia prescritta l'indicazione 'da consumarsi preferibilmente entro il ...', o quella 'da consumarsi entro', non integra, ove la data sia superata, alcuna ipotesi di reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui al Decreto legislativo n. 109 del 1992, articolo 10, comma 7, e articolo 18”.

Inoltre, “la rilevanza penale della messa in vendita di sostanze alimentari nocive è legata non già al dato formale del commercio di alimentari la cui data di scadenza (o meglio, di preferibile consumazione) sia già spirata, ma … al dato sostanziale della pericolosità in concreto: ed invero, è costante la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute”.

Nel caso di specie, invece, è mancata la prova del cattivo stato di conservazione del latte e della riconducibilità dei disturbi presentati dal bambino all’assunzione del suddetto alimento.

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