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Sabato, 06 Lug 2024

di Flavia Scotti

Lo scorso  8 gennaio Il Foglietto aveva raccontato la storia di un dipendente del Cra di Acireale, Angelo Pirillo, ora in pensione, al quale, il 1° settembre 2008, l’ente di ricerca, all’epoca presieduto da Romualdo Coviello e diretto da Giovanni Lo Piparo, in sede di inquadramento per tabella di equiparazione, aveva attribuito il profilo professionale di collaboratore di amministrazione di livello VI, a far data dal 31 dicembre 2005.

A distanza di più di due mesi, e  precisamente il 25 novembre 2008, la dirigenza del Cra ci ripensava e comunicava al dipendente di aver rettificato l’inquadramento precedentemente disposto e di avergli attribuito il profilo di “operatore di amministrazione” di VII livello, in quanto non in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado.

Ritenendo illegittimo l’operato dell’ente, il dipendente si rivolgeva, con l’assistenza dei legali dell’Usi, al giudice del lavoro di Catania che, con sentenza n. 4076/2012, accertava il diritto dello stesso Pirillo di essere inquadrato nel profilo di collaboratore di amministrazione e, al contempo, condannava  il Cra al pagamento delle spese processuali.

A stretto giro, il Cra, ora presieduto da Giuseppe Alonzo e diretto come facente funzioni da Ida Marandola, impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo al contempo la sospensione degli effetti della medesima sentenza., sospensione che, come noto, per essere accolta richiede due requisiti: sia la sussistenza del fumus boni iuris che del danno grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione della decisone del Tribunale.

Per dimostrare tale ultimo requisito, il Cra affermava nel ricorso che, se avesse disposto l’inquadramento del Pirillo dal VII al VI livello,  le casse dell’ente avrebbero subito un pregiudizio irreversibile “sotto il profilo degli ingenti oneri economici”.

In pratica, il Cra, per colpa di Pirillo, avrebbe subito un tracollo finanziario.

La reazione dei legali dell’ex dipendente non si faceva attendere e sfociava in una memoria depositata in Corte di Appello nella quale si evidenziava che il costo per l’inquadramento del Pirillo nel livello superiore difficilmente avrebbe superato qualche migliaio di euro, esborso che in alcun modo avrebbe potuto minare la solidità finanziaria di un ente che, bilancio di previsione alla mano, dovrebbe chiudere l’esercizio 2013 con un avanzo di amministrazione di oltre 82 milioni di euro.

Resosi forse conto di aver esagerato, il Cra, all’udienza del 16 aprile scorso, comunicava alla Corte la decisione di rinunciare alla richiesta di sospensiva.

Ora i dipendenti del Cra possono stare tranquilli, il loro stipendio è salvo, l’inquadramento di Angelo Pirillo nel VI livello non arrecherà più alcun danno grave e irreparabile alle floride finanze dell’ente di via Nazionale.

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