La proposta di modifica dello Statuto del Cnr, per consentire al presidente dell’ente di poter svolgere anche l’attività di docente universitario, oggetto di due recenti articoli del Foglietto, datati 13 giugno e 16 giugno 2016, è approdato a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica dove, il 21 giugno, 14 senatori del Movimento 5 Stelle (primo firmatario, Nicola Morra), hanno presentato un atto di sindacato ispettivo (n. 4-05986) che, di seguito, si riporta integralmente.
“MORRA, BUCCARELLA, BERTOROTTA, PETROCELLI, CAPPELLETTI, SERRA, LEZZI, PUGLIA, MORONESE, SANTANGELO, MANGILI, CIOFFI, PAGLINI, DONNO - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con un ruolo centrale di riferimento in ambito nazionale atteso il "compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese". È dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile;
organo di vertice del CNR è il presidente che, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, ha la rappresentanza legale dell'ente, è responsabile delle relazioni istituzionali, vigila e sovrintende al corretto svolgimento delle attività dell'ente. A norma dell'art. 15 dello statuto del CNR, il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa, senza assegni, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
presidente del CNR, a decorrere dal 20 febbraio 2016, è il professor Massimo Inguscio, ordinario di fisica presso l'Università degli studi di Firenze. Inguscio ha già ricoperto, dal 9 marzo 2009 al 19 dicembre 2013, l'incarico di direttore del Dipartimento materiali e dispositivi del CNR. Successivamente, dal 20 dicembre 2013 al 19 febbraio 2016, ha ricoperto la carica di presidente dell'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica), ente pubblico operante nel campo della ricerca metrologica;
considerato che:
da notizie apparse su "Il Foglietto della Ricerca" del 13 giugno 2016 si è appreso che il CNR si appresterebbe a modificare l'indicato art. 15, comma 2, del suo statuto, stabilendo che "Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38". Tale modifica sarebbe motivata dalla necessità di uniformare la previsione statutaria a quanto previsto in tema di incompatibilità del presidente dalla disposizione di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni per il riordino del CNR;
risulta, tuttavia, agli interroganti che l'attuale statuto del CNR sia entrato in vigore il 1° maggio 2015 e sia stato adottato in ragione dell'autonomia statutaria riconosciuta agli enti pubblici di ricerca dal decreto legislativo n. 213 del 2009, che ha riordinato l'intero settore, successivamente al decreto legislativo n. 127 del 2003;
inoltre, l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 disciplina l'aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità dei docenti universitari, stabilendo che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è obbligatoriamente collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nel caso di: "10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro (...) 13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. (...) Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio". Tale norma disciplina lo status di una particolare categoria di soggetti nominabili alla Presidenza di tutti gli enti nazionali oppure destinatari di incarichi dirigenziali: quella dei professori universitari, per i quali la legge ritiene l'assunzione di tali particolari impegni incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;
da ulteriori notizie pubblicate su "Il Foglietto della Ricerca" del 13 giugno 2016 si è appreso che l'Università degli studi di Firenze comunicava di aver collocato il professor Massimo Inguscio in aspettativa senza assegni (in base all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) solo con provvedimento del 10 giugno 2016, ma a decorrere dal 1° giugno 2016, a conclusione dell'attività didattica da lui svolta fino a maggio 2016, presso il corso di laurea in Scienze fisiche e astrofisiche. Risulterebbe, pertanto, confermato lo svolgimento contemporaneo di più incarichi tra loro incompatibili;
considerato infine che a giudizio degli interroganti, le ipotesi di cumulo di incarichi pubblici e relativi stipendi ed indennità, da parte di un unico soggetto, devono avvenire nella stretta osservanza della legge e devono essere sempre escluse, qualora il cumulo dell'ufficio riguardi impegni il cui assolvimento delle funzioni sia tra loro incompatibile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, qualora corrispondano al vero, quali iniziative di competenza intendano intraprendere, al fine di garantire il corretto espletamento degli incarichi di Presidenza e dirigenza presso gli enti pubblici di ricerca;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni ed effettuati i doverosi riscontri ed accertamenti in merito, intendano assumere per evitare la corresponsione di retribuzioni ed indennità non dovute, per recuperare alla disponibilità delle casse statali eventuali somme che risultino illegittimamente corrisposte, nonché per sanzionare le eventuali condotte illegittime accertate;
quasi provvedimenti, per quanto di competenza, intendano adottare per arginare lo sperpero delle già limitate risorse a disposizione della ricerca ed università italiana.
(4-05986)”.